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	<title>Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile. &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<description>Avvocati &#38; Partners</description>
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	<title>Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile. &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<item>
		<title>Il drammatico passaggio del Ciclone Harry. Tutele ed indennizzi</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/03/30/il-drammatico-passaggio-del-ciclone-harry-tutele-ed-indennizzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[di Orazio Torrisi- Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile. Avvocati Cassazionisti, esperto in responsabilità civile e danni catastrofali. Gli eventi naturali estremi rappresentano una sfida crescente per gli ordinamenti giuridici contemporanei, chiamati a bilanciare esigenze di solidarietà pubblica, sostenibilità economica e tutela effettiva dei diritti patrimoniali dei cittadini e delle imprese. Il presente contributo analizza, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><br><strong>di Orazio Torrisi- Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile</strong>.</strong></p>



<p><strong>Avvocati Cassazionisti, esperto in responsabilità civile e danni catastrofali.<br></strong></p>


<p align="JUSTIFY">Gli eventi naturali estremi rappresentano una sfida crescente per gli ordinamenti giuridici contemporanei, chiamati a bilanciare esigenze di solidarietà pubblica, sostenibilità economica e tutela effettiva dei diritti patrimoniali dei cittadini e delle imprese. Il presente contributo analizza, in prospettiva giuridica, i principali strumenti di protezione previsti dall’ordinamento italiano in presenza di calamità naturali di particolare gravità, con specifico riferimento agli eventi ciclonici che hanno recentemente colpito la Sicilia. L’analisi prende in considerazione il sistema dei sostegni pubblici, la disciplina delle coperture assicurative contro i rischi catastrofali e le problematiche interpretative connesse alle clausole limitative di responsabilità, evidenziando le tensioni tra sostenibilità tecnica del rischio e tutela effettiva delle aspettative degli assicurati.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Eventi catastrofali e tutela giuridica dei territori</b></p>
<p align="JUSTIFY">Negli ultimi anni il crescente verificarsi di fenomeni naturali estremi ha imposto una riflessione approfondita sulle modalità con cui gli ordinamenti giuridici affrontano le conseguenze economiche e sociali delle calamità naturali. Tali eventi, caratterizzati da intensità e diffusione territoriale particolarmente elevate, non incidono soltanto su singoli beni o attività economiche, ma possono compromettere l’equilibrio complessivo dei sistemi produttivi locali e delle infrastrutture territoriali.</p>
<p align="JUSTIFY">Gli effetti prodotti dai recenti cicloni denominati <i>Harry</i>, che hanno interessato ampie aree della Sicilia, costituiscono un esempio significativo di tali dinamiche. Le precipitazioni straordinarie, le violente mareggiate e le conseguenti alterazioni idrogeologiche hanno provocato danni rilevanti a immobili, infrastrutture pubbliche, stabilimenti industriali, attività commerciali e colture agricole, generando ripercussioni diffuse sull’economia regionale.</p>
<p align="JUSTIFY">In simili contesti emergono con particolare evidenza i meccanismi giuridici predisposti dall’ordinamento per affrontare situazioni di crisi collettiva. Tali strumenti si articolano principalmente su due livelli: da un lato, gli interventi pubblici di sostegno e solidarietà; dall’altro, le forme di tutela risarcitoria e indennitaria riconducibili al diritto civile e assicurativo.</p>
<p><b>Il quadro normativo degli interventi pubblici in caso di calamità</b></p>
<p align="JUSTIFY">Il sistema italiano di protezione e gestione delle emergenze naturali trova il proprio fondamento nel Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, che disciplina le procedure di dichiarazione dello stato di emergenza e le modalità di intervento delle istituzioni pubbliche in presenza di calamità di particolare gravità.</p>
<p align="JUSTIFY">Quando eventi naturali di eccezionale intensità producono danni rilevanti al territorio e alle comunità locali, il Governo può deliberare lo stato di emergenza, consentendo l’adozione di misure straordinarie di sostegno economico e organizzativo. Tali interventi si concretizzano, nella prassi amministrativa, attraverso una pluralità di strumenti, tra cui:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">contributi per il ripristino di abitazioni e beni immobili;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">sostegni finanziari alle attività produttive danneggiate;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">interventi per il ripristino delle infrastrutture pubbliche;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">misure di sospensione o proroga degli adempimenti fiscali e contributivi.</p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">A tali strumenti si affiancano frequentemente interventi adottati dagli enti territoriali – in particolare regioni e comuni – che possono prevedere ulteriori misure di sostegno sotto forma di bandi pubblici, contributi a fondo perduto o agevolazioni fiscali.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel settore agricolo, inoltre, trovano applicazione specifici strumenti di solidarietà previsti dall’ordinamento agrario, destinati alla ricostituzione delle produzioni e delle strutture aziendali danneggiate.</p>
<p><b>La natura giuridica dei contributi pubblici: solidarietà e limiti del ristoro</b></p>
<p align="JUSTIFY">È necessario sottolineare che gli interventi pubblici adottati in seguito a calamità naturali non si configurano, sotto il profilo tecnico-giuridico, come veri e propri <b>risarcimenti integrali dei danni</b>.</p>
<p align="JUSTIFY">Essi costituiscono piuttosto manifestazioni del principio di solidarietà istituzionale e sono generalmente subordinati a criteri normativi predeterminati, nonché alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.</p>
<p align="JUSTIFY">Di conseguenza, i contributi pubblici sono spesso destinati a coprire solo una parte dei danni effettivamente subiti dai soggetti colpiti. Tale caratteristica riflette una scelta di politica legislativa volta a bilanciare le esigenze di solidarietà sociale con i limiti di sostenibilità della finanza pubblica.</p>
<p align="JUSTIFY">Il risultato è un sistema nel quale il ristoro economico derivante dagli interventi pubblici raramente coincide con la piena reintegrazione patrimoniale dei soggetti danneggiati.</p>
<p><b>Il ruolo delle coperture assicurative contro i rischi catastrofali</b></p>
<p align="JUSTIFY">Accanto agli strumenti pubblici di sostegno, assume un ruolo sempre più significativo il sistema delle coperture assicurative contro i rischi derivanti da eventi naturali estremi.</p>
<p align="JUSTIFY">Le polizze assicurative rappresentano, infatti, uno strumento fondamentale di gestione del rischio economico connesso a calamità naturali, consentendo agli assicurati di ottenere indennizzi sulla base delle condizioni contrattualmente stabilite.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel contesto delle attività imprenditoriali, tali coperture possono riguardare:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">fabbricati e infrastrutture aziendali;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">impianti e macchinari;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">merci e scorte;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">colture agricole e produzioni;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">perdite di redditività derivanti dalla sospensione o riduzione delle attività produttive.</p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">Analogamente, i cittadini possono stipulare polizze destinate alla protezione delle abitazioni e dei beni mobili contro eventi naturali di particolare gravità.</p>
<p align="JUSTIFY">Dal punto di vista giuridico, i contratti assicurativi contro i rischi catastrofali si collocano nell’ambito della disciplina generale del contratto di assicurazione prevista dal codice civile e si fondano sul principio di autonomia negoziale. Ciò implica che l’estensione della copertura assicurativa dipende dalle specifiche clausole contenute nel contratto e dai limiti di rischio accettati dall’assicuratore.</p>
<p><b>Attivazione delle garanzie assicurative e oneri dell’assicurato</b></p>
<p align="JUSTIFY">L’operatività delle coperture assicurative presuppone il rispetto di specifici adempimenti da parte dell’assicurato.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, è generalmente necessario:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">comunicare tempestivamente il verificarsi del sinistro;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">predisporre adeguata documentazione probatoria dei danni subiti;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">collaborare con l’assicuratore nelle fasi di accertamento e quantificazione del danno.</p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">La documentazione probatoria assume un ruolo centrale e può comprendere fotografie dei danni, relazioni tecniche, perizie, fatture e preventivi relativi agli interventi di ripristino.</p>
<p align="JUSTIFY">Parimenti rilevante è l’analisi delle condizioni contrattuali, al fine di verificare la presenza di eventuali franchigie, limiti massimi di indennizzo o clausole di esclusione.</p>
<p><b>Il rapporto tra sostegni pubblici e indennizzi assicurativi</b></p>
<p>Un aspetto di particolare interesse riguarda il rapporto tra i contributi pubblici erogati a seguito di calamità naturali e gli indennizzi derivanti da contratti assicurativi.</p>
<p>In linea generale, i due strumenti non si pongono in rapporto di alternatività, potendo concorrere nel ristoro dei danni subiti dal soggetto interessato. Tuttavia, tale concorso incontra il limite del divieto di duplicazione dei benefici economici, volto a evitare che il danneggiato ottenga un indebito arricchimento.</p>
<p>Ne deriva la necessità di una gestione attenta e coordinata delle diverse forme di tutela disponibili, al fine di evitare sovrapposizioni indebite o decadenze procedurali.</p>
<p><b>Le criticità delle coperture assicurative per eventi catastrofali</b></p>
<p align="JUSTIFY">Gli eventi ciclonici che hanno recentemente colpito la Sicilia hanno riportato al centro del dibattito giuridico alcune problematiche relative alla configurazione delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, numerose polizze prevedono l’esclusione o la limitazione della copertura per fenomeni quali le mareggiate. Tali eventi, pur potendo costituire manifestazioni accessorie o consequenziali di fenomeni ciclonici, sono talvolta qualificati come fenomeni autonomi e ricondotti alle dinamiche ordinarie del moto marino.</p>
<p align="JUSTIFY">Dal punto di vista contrattuale, tali delimitazioni rientrano nell’autonomia negoziale delle parti e nella logica tecnica della mutualizzazione del rischio. Tuttavia, esse sollevano questioni rilevanti sotto il profilo delle funzioni economico-sociali del contratto di assicurazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Se l’obiettivo dichiarato delle polizze contro i rischi catastrofali è quello di offrire protezione rispetto a eventi straordinari e sistemici, l’esclusione di fenomeni che rappresentano manifestazioni tipiche di tali eventi potrebbe determinare una riduzione significativa dell’effettività della tutela assicurativa.</p>
<p><b>Interpretazione delle clausole limitative e tutela dell’assicurato</b></p>
<p align="JUSTIFY">Le problematiche sopra descritte richiamano l’attenzione sui criteri interpretativi applicabili alle clausole limitative della responsabilità assicurativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel diritto civile italiano, l’interpretazione del contratto deve avvenire secondo i principi di buona fede e correttezza, tenendo conto della funzione economica dell’accordo e delle legittime aspettative delle parti.</p>
<p align="JUSTIFY">Particolare rilevanza assume inoltre l’esigenza di chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali, soprattutto quando esse sono inserite in condizioni generali predisposte unilateralmente dall’assicuratore.</p>
<p align="JUSTIFY">In presenza di clausole ambigue o suscettibili di diverse interpretazioni, la giurisprudenza tende a privilegiare l’interpretazione più favorevole all’assicurato, soprattutto nei rapporti contrattuali caratterizzati da asimmetrie informative tra le parti.</p>
<p><b>Verso una disciplina più chiara dei rischi catastrofali</b></p>
<p align="JUSTIFY">Gli eventi naturali estremi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di una riflessione sistematica sulla disciplina delle coperture assicurative contro i rischi catastrofali.</p>
<p align="JUSTIFY">Da un lato, le imprese assicurative devono garantire la sostenibilità tecnica dei rischi assunti, evitando esposizioni economiche eccessive. Dall’altro lato, cittadini e imprese richiedono strumenti di protezione effettivi e coerenti con le aspettative generate dalla stipulazione delle polizze.</p>
<p align="JUSTIFY">In questa prospettiva, potrebbero risultare opportuni interventi interpretativi o regolatori volti a chiarire i rapporti tra eventi principali e fenomeni dannosi consequenziali, evitando che talune clausole di esclusione svuotino di contenuto le garanzie assicurative proprio nelle situazioni di maggiore vulnerabilità.</p>
<p align="JUSTIFY">Le calamità naturali di grande intensità rappresentano eventi che incidono profondamente sul tessuto economico e sociale dei territori colpiti. La ricostruzione che segue tali eventi non riguarda soltanto le infrastrutture materiali, ma coinvolge anche le dimensioni giuridiche, economiche e organizzative delle comunità interessate.</p>
<p align="JUSTIFY">Il sistema di tutela predisposto dall’ordinamento si fonda su una pluralità di strumenti, che comprendono interventi pubblici di solidarietà, coperture assicurative e rimedi risarcitori previsti dal diritto civile.</p>
<p align="JUSTIFY">L’effettività di tali strumenti dipende tuttavia dalla capacità di integrare competenze giuridiche, tecniche ed economiche, al fine di garantire una corretta quantificazione dei danni e una gestione consapevole delle procedure di ristoro.</p>
<p align="JUSTIFY">In tale prospettiva, le esperienze maturate a seguito dei cicloni Harry in Sicilia rappresentano un’importante occasione di riflessione sul ruolo del diritto nella gestione delle emergenze ambientali e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di tutela dei cittadini e delle imprese di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e intensi.</p>
<p>Ringraziando per l’attenzione che avete inteso riservare, auguriamo una buona ripartenza.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il risarcimento del danno da morte e da lesioni gravissime tra diritti riconosciuti e questioni controverse</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/03/28/il-risarcimento-del-danno-da-morte-e-da-lesioni-gravissime-tra-diritti-riconosciuti-e-questioni-controverse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 16:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[Relazione a cura dell’Avv. Orazio Torrisi. Avvocato Cassazionista, esperto in responsabilità civile e danni catastrofali. Gli eventi lesivi che comportano la perdita della vita o il verificarsi di lesioni gravissime rappresentano, sotto il profilo giuridico e umano, una delle espressioni più drammatiche della responsabilità civile. In tali circostanze, il sistema risarcitorio è chiamato a confrontarsi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Relazione a cura dell’Avv. Orazio Torrisi.</strong></p>



<p><strong>Avvocato Cassazionista, esperto in responsabilità civile e danni catastrofali.<br></strong></p>


<p>Gli eventi lesivi che comportano la perdita della vita o il verificarsi di lesioni gravissime rappresentano, sotto il profilo giuridico e umano, una delle espressioni più drammatiche della responsabilità civile. In tali circostanze, il sistema risarcitorio è chiamato a confrontarsi con una pluralità di interessi e situazioni soggettive, che non si esauriscono nella posizione della vittima primaria, ma coinvolgono inevitabilmente anche la sfera giuridica e relazionale dei suoi prossimi congiunti.</p>
<p><br />La morte improvvisa di una persona o il verificarsi di un evento lesivo tale da comprometterne irreversibilmente l’integrità psico-fisica determina infatti un profondo sconvolgimento nella vita dei familiari, incidendo tanto sul piano emotivo quanto su quello esistenziale. La perdita o la radicale trasformazione del rapporto affettivo con il congiunto comporta una sofferenza interiore che si accompagna spesso ad una significativa alterazione delle abitudini di vita, delle relazioni e dell’equilibrio familiare.</p>
<p><br />Accanto alla dimensione umana del lutto o della sofferenza, si apre quasi immediatamente una complessa fase di gestione delle conseguenze amministrative e giuridiche dell’evento: dall’espletamento delle pratiche funerarie all’accesso alla documentazione sanitaria o agli atti delle autorità procedenti, fino all’accertamento delle responsabilità e alla richiesta di ristoro dei danni subiti. Si tratta di attività che, svolgendosi in un contesto di forte turbamento emotivo, possono esporre i soggetti coinvolti al rischio di decisioni affrettate o non pienamente consapevoli.</p>
<p><br />In questo scenario si inserisce un ulteriore elemento di criticità: la naturale asimmetria tra i soggetti danneggiati e i soggetti chiamati a rispondere del danno o a gestirne la liquidazione. Nella prassi applicativa, infatti, le pretese risarcitorie si confrontano frequentemente con controparti economicamente e organizzativamente strutturate – quali imprese assicuratrici o enti sanitari – dotate di strumenti tecnici e risorse professionali significativamente superiori rispetto a quelle di cui dispongono, almeno inizialmente, i danneggiati e le loro famiglie.</p>
<p><br />Proprio per questo motivo, la corretta qualificazione giuridica delle diverse voci di danno e la rigorosa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza assumono un ruolo centrale nell’assicurare una tutela effettiva e non meramente formale dei diritti lesi.</p>
<p><b>Il danno da lesione del rapporto parentale</b></p>
<p>Nel sistema della responsabilità civile, il pregiudizio subito dai prossimi congiunti della vittima costituisce oggi una figura ormai consolidata di danno non patrimoniale. Esso si configura sia nell’ipotesi di decesso della vittima, sia nei casi in cui le lesioni riportate siano di tale gravità da determinare una compromissione radicale e permanente della relazione familiare.<br />Il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale trova il proprio fondamento nella lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, quali la tutela della famiglia e delle relazioni affettive, e si manifesta attraverso una duplice dimensione: da un lato la sofferenza interiore derivante dalla perdita o dalla grave menomazione del congiunto; dall’altro lo sconvolgimento delle abitudini di vita e dell’assetto relazionale del familiare.<br />La configurabilità di tale pregiudizio non è tuttavia automatica. La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo escluso che il danno parentale possa essere considerato in re ipsa, richiedendo invece un accertamento concreto dell’effettiva incidenza dell’evento lesivo sulla sfera esistenziale del familiare.<br />In questa prospettiva si colloca l’ordinanza della Corte di cassazione n. 13540 del 2023, che ha ribadito come, in presenza di un fatto illecito produttivo di gravi lesioni alla persona, i prossimi congiunti possano ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compromissione del rapporto parentale, purché tale pregiudizio risulti adeguatamente dimostrato.<br />La Corte ha chiarito che tale voce di danno non si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 1223 c.c., giacché essa trova la propria causa immediata e diretta nel medesimo fatto illecito che ha determinato le lesioni alla vittima primaria. Il danno patito dai familiari costituisce dunque una conseguenza giuridicamente rilevante dell’evento dannoso, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria.</p>
<p><br /><strong>La prova del pregiudizio e il ruolo delle presunzioni</strong></p>
<p><br />Uno degli aspetti più delicati riguarda la prova del danno parentale. Trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, esso non è suscettibile di dimostrazione mediante criteri scientifici o parametri oggettivamente misurabili. La sofferenza interiore e l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono infatti fenomeni intrinsecamente legati alla dimensione personale e relazionale dell’individuo.<br />Per tale ragione, la giurisprudenza ammette che il danno possa essere accertato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. In questo contesto assume particolare rilievo l’esistenza di uno stretto vincolo familiare tra la vittima e il soggetto che agisce per il risarcimento. Secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, la presenza di un rapporto di parentela qualificato consente infatti di presumere l’esistenza di una relazione affettiva e, conseguentemente, la sofferenza derivante dalla sua compromissione.<br />Tale presunzione, tuttavia, non ha carattere assoluto. Proprio perché il danno non è configurabile come in re ipsa, resta sempre aperta la possibilità per la controparte di fornire prova contraria, dimostrando l’assenza di un effettivo legame affettivo o la particolare debolezza della relazione familiare. In questa prospettiva si inserisce anche l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come la presunzione di sofferenza connessa al vincolo parentale possa essere superata da elementi idonei a dimostrare una diversa realtà relazionale.<br />Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità di valutare in modo differenziato le posizioni dei vari congiunti, tenendo conto dell’intensità del rapporto, della convivenza, della frequenza dei contatti e di ogni altra circostanza idonea a incidere sulla concreta configurazione del pregiudizio.</p>
<p><br /><strong>Le relazioni affettive oltre i modelli familiari tradizionali</strong></p>
<p><br />Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento. L’evoluzione della giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito di tutela, riconoscendo rilevanza non solo ai rapporti familiari formalmente tipizzati, ma anche a relazioni affettive stabili e significative, purché adeguatamente dimostrate.<br />In tale prospettiva, la tutela risarcitoria può estendersi – in presenza dei necessari presupposti probatori – anche a soggetti legati alla vittima da rapporti affettivi non formalizzati, nonché a parenti che, pur collocandosi al di fuori del nucleo familiare ristretto, abbiano intrattenuto con il danneggiato una relazione intensa e continuativa.<br />Emblematica, in tal senso, è la posizione di quelle relazioni affettive che, pur non trovando una formale consacrazione giuridica, risultano caratterizzate da un legame stabile e significativo sotto il profilo umano e relazionale: si pensi, ad esempio, alle unioni di fatto non formalizzate, ai rapporti genitoriali in attesa di riconoscimento ovvero a legami di natura amicale o affettiva connotati da particolare intensità e continuità, nei quali la comunanza di vita e l’intensità del vincolo solidaristico assumono, sul piano sostanziale, un rilievo non dissimile da quello delle relazioni familiari tipizzate dall’ordinamento.</p>
<p><strong>La sofferenza della vittima consapevole dell’approssimarsi della morte</strong></p>
<p><br />Nel quadro delle diverse voci di danno non patrimoniale, merita infine un cenno la particolare ipotesi in cui la vittima, nel periodo compreso tra l’evento lesivo e il decesso, abbia maturato una percezione della gravità della propria condizione e del possibile esito letale.<br />La giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato come, in tali situazioni, la rilevanza risarcitoria non presupponga necessariamente la certezza assoluta dell’imminenza della morte. È sufficiente che la vittima abbia avuto una lucida percezione della gravità della propria condizione e del concreto rischio di non sopravvivere. In tali casi, il timore della morte e la consapevolezza della progressiva compromissione delle proprie condizioni di vita possono integrare una autonoma forma di sofferenza psichica, suscettibile di valutazione risarcitoria, la cui intensità incide principalmente sulla quantificazione del pregiudizio.<br />Il tema del risarcimento del danno da morte o da lesioni gravissime si colloca dunque al crocevia tra esigenze di rigore giuridico e necessità di tutela effettiva di interessi profondamente radicati nella dimensione personale e familiare dell’individuo.<br />La progressiva elaborazione giurisprudenziale ha contribuito a delineare un sistema nel quale il riconoscimento del danno parentale si fonda su un accertamento concreto della lesione subita, evitando automatismi risarcitori ma al contempo valorizzando il ruolo delle presunzioni e delle circostanze del caso concreto.<br />In un ambito così delicato, la corretta applicazione dei principi della responsabilità civile rappresenta uno strumento essenziale per garantire che il risarcimento non si riduca ad una mera formalità processuale, ma costituisca una risposta giuridica adeguata alla gravità della perdita o della sofferenza subita.<br />RingraziandoVi per l’attenzione che avete inteso riservarmi, auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profili Deontologici, Tributari e Fiscali</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/02/10/profili-deontologici-tributari-e-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[Relazione a cura dell’Avv. Orazio Torrisi. Avvocato Cassazionista. Consigliere di disciplina distretto Corte di Appello di Catania. Il tema che mi accingo ad affrontare assume un rilievo sempre più marcato nell’attuale panorama professionale, nel quale la figura dell’avvocato risulta coinvolta in un intreccio normativo di crescente complessità, ove obblighi civilistici, fiscali e deontologici si compenetrano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Relazione a cura dell’Avv. Orazio Torrisi.</strong></p>



<p><strong>Avvocato Cassazionista.</strong></p>



<p><em><strong>Consigliere di disciplina distretto Corte di Appello di Catania</strong></em>.</p>


<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il tema che mi accingo ad affrontare assume un rilievo sempre più marcato nell’attuale panorama professionale, nel quale la figura dell’avvocato risulta coinvolta in un intreccio normativo di crescente complessità, ove obblighi civilistici, fiscali e deontologici si compenetrano in modo ormai inscindibile. In tale contesto, l’adempimento degli obblighi contributivi e tributari non si esaurisce in una dimensione meramente fiscale, ma si proietta direttamente sul piano etico e incide sulla stessa legittimazione all’esercizio della professione forense.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La più recente giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha offerto rilevanti chiarimenti interpretativi in ordine ad alcune fattispecie di particolare attualità, che assumono un’evidente centralità alla luce delle tematiche contemporanee e dell’impronta specialistica di natura tributaria che il presente corso si propone di fornire.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Nel corso di questa esposizione intendo svolgere una riflessione “a voce alta” con tutti Voi in materia deontologica, assumendo quali parametri di riferimento le disposizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riguardo agli artt. 9, 14, 16 e 28, e soffermandomi sulle seguenti ipotesi:</span></span></p>
<ol>
<li>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine;</span></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi professionali;</span></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">l’omesso invio del Modello 5 alla Cassa Forense;</span></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">il segreto professionale in presenza di gravi reati in materia tributaria.</span></span></p>
</li>
</ol>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>1. Il mancato pagamento del contributo annuale e la giurisdizione competente</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>(art. 16 CDF)</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Con la sentenza n. 168 del 2018, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato con rigoroso impianto sistematico la questione relativa all’incidenza del mancato versamento del contributo annuale sull’efficacia dell’iscrizione all’Albo professionale.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Pur riconoscendosi pacificamente la natura tributaria del contributo in questione, il CNF ha chiarito come non possa configurarsi la giurisdizione del giudice tributario in ordine al provvedimento di sospensione del professionista conseguente all’inadempimento. La controversia, infatti, non investe la legittimità della pretesa fiscale in sé considerata, bensì attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo e per il mantenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Ne consegue che la materia rientra integralmente nella competenza del Consiglio dell’Ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio Nazionale Forense, configurandosi quale questione interna all’ordinamento professionale forense, priva di rilevanza dinanzi al giudice tributario.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>2. Obbligo di fatturazione e decorrenza del termine prescrizionale dell’illecito disciplinare</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>(art. 16 CDF)</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Un ulteriore snodo problematico concerne l’obbligo gravante sull’avvocato di procedere alla tempestiva emissione della fattura contestualmente alla percezione del compenso, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 29 del Codice Deontologico Forense.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Con la sentenza n. 65 del 2025, il CNF ha qualificato l’omessa fatturazione come illecito di natura permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della condotta omissiva. Tuttavia, al fine di evitare un’irragionevole estensione sine die della perseguibilità disciplinare, il Consiglio ha individuato, in via interpretativa, un dies a quo alternativo e massimo, coincidente con il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Tale approdo ermeneutico – già prefigurato da precedenti conformi (CNF nn. 63, 57, 444, 435 e 417 del 2024) – realizza un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di effettività dell’azione disciplinare e i principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del professionista.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>3. L’omesso invio del Modello 5: natura della sospensione e imputabilità della condotta</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L’omesso invio del Modello 5 alla Cassa Forense, anche qualora imputabile a negligenza del consulente fiscale incaricato, è stato oggetto di approfondimento da parte del CNF con la sentenza n. 32 del 2025.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il Consiglio ha ribadito che tale omissione determina la sospensione a tempo indeterminato dall’Albo, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della legge n. 576 del 1980. Si tratta, in questo caso, di una misura di natura amministrativa e non propriamente disciplinare; nondimeno, la sua autonoma rilevanza sul piano deontologico risulta indiscutibile alla luce dell’art. 70 del Codice Deontologico Forense.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Merita particolare attenzione il principio di imputabilità personale: l’avvocato non può invocare quale causa esimente la “dimenticanza” del proprio commercialista, essendo tenuto a rispondere in prima persona dell’adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi che su di lui incombono.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>4. Responsabilità per fatto del collaboratore: il caso dell’omessa fatturazione per negligenza della segreteria</b></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La medesima impostazione in termini di responsabilità diretta emerge dalla sentenza n. 219 del 2024, nella quale il CNF ha esaminato una linea difensiva fondata sulla dimenticanza della segretaria incaricata dell’emissione della fattura.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il Consiglio ha ritenuto tale giustificazione inammissibile, ravvisando la violazione del dovere di vigilanza e controllo che incombe sul titolare dello studio legale nei confronti dei propri collaboratori, ai sensi dell’art. 7 del Codice Deontologico Forense. Nell’organizzazione dell’attività forense non può trovare spazio alcuna forma di deresponsabilizzazione fondata sulla delega, laddove essa venga a compromettere il principio cardine dell’autoresponsabilità del professionista.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati delineano con chiarezza un principio ormai consolidato: l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi costituisce parte integrante e indefettibile dell’etica forense e non può essere relegato al rango di mero adempimento tecnico o accessorio.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La professione dell’avvocato, per la sua intrinseca funzione ordinamentale, è ispirata a una deontologia improntata a rigore, precisione e affidabilità, che non tollera superficialità nella gestione delle responsabilità economiche, neppure quando esse si innestino su comportamenti di terzi.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Si impone, pertanto, una sempre più consapevole interiorizzazione dell’interrelazione esistente tra sfera fiscale e deontologia professionale, affinché la figura dell’avvocato possa continuare a preservare la propria integrità, credibilità e autorevolezza nel contesto dell’ordinamento giuridico.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Intervenire sul tema della deontologia forense, alla luce di una prolungata esperienza maturata all’interno degli organi disciplinari, impone uno sguardo disincantato e profondamente consapevole delle trasformazioni che stanno attraversando l’avvocatura. La riflessione, un tempo animata da maggiore fiducia e indulgenza, si è progressivamente fatta più pragmatica, alimentata dall’osservazione diretta delle tensioni etiche e delle criticità che emergono con crescente frequenza nella pratica quotidiana della professione.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L’esercizio della funzione disciplinare può essere efficacemente assimilato a un’attività di diagnosi: come accade in ambito medico, solo raramente ci si imbatte in situazioni pienamente “in salute”, mentre più spesso si è chiamati a individuare e valutare scostamenti, disarmonie, talvolta vere e proprie patologie del comportamento professionale. Pur muovendosi, nel complesso, all’interno di un foro generalmente rispettoso dei precetti deontologici, non può essere taciuto come il clima attuale – accelerato, competitivo e talora esasperato – favorisca derive relazionali fatte di aggressività, conflittualità sterile e personalismi, a discapito del confronto dialettico e della tutela effettiva degli interessi del cliente.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In un simile contesto, il Codice Deontologico non rappresenta un orpello formale, bensì un presidio indispensabile di ordine e coesione. In una professione numericamente vasta e sempre più specializzata, non è più sufficiente affidarsi alla sola trasmissione informale di valori: occorrono regole chiare, condivise e vincolanti, capaci di orientare l’agire professionale e preservarne la dignità.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La mera correttezza formale, tuttavia, non è più sufficiente a garantire l’immunità da rilievi disciplinari né a salvaguardare l’autenticità dell’etica forense. L’adesione selettiva o opportunistica alle norme, così come l’indifferenza verso il loro significato sostanziale, erode progressivamente il tessuto fiduciario che dovrebbe unire la comunità degli avvocati.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Si impone, allora, una riflessione più ampia sul rapporto tra deontologia e mercato. Il rischio che la vocazione forense venga progressivamente soppiantata da logiche meramente concorrenziali è tutt’altro che astratto. Fenomeni quali pressioni indebite, pratiche economicamente svilenti, rapporti professionali sbilanciati e tentativi di marginalizzazione di chi difende con fermezza l’equo compenso sono segnali di una deriva che minaccia la funzione sociale dell’avvocatura.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">E tuttavia, proprio di fronte a tali dinamiche, si rinnova l’esigenza di riaffermare la natura dell’avvocatura come funzione di rilievo costituzionale e presidio dei diritti. Rinunciare a condizioni economicamente vantaggiose pur di non sacrificare i principi non è una perdita, ma una scelta di coerenza e di dignità. Perché l’avvocato non è chiamato a vendere diritti, bensì a difenderli.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">RingraziandoVi per l’attenzione che avete inteso accordarmi, auguro una buona lettura.</span></span></p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avvocato anche fuori dalle aule del Tribunale deve preservare immagine e ruolo sociale.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/02/10/avvocato-anche-fuori-dalle-aule-del-tribunale-deve-preservare-immagine-e-ruolo-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[di Orazio Torrisi. Avvocato Cassazionista. Consigliere di disciplina distretto Corte di Appello di Catania. L’art. 9 del Codice Deontologico Forense costituisce una delle disposizioni a più alta densità assiologica dell’intero impianto normativo deontologico, ponendosi quale norma di chiusura e, al contempo, quale principio irradiatore dell’etica professionale dell’avvocato. Esso afferma, con formulazione volutamente ampia e non [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>di Orazio Torrisi</strong>.</p>



<p><strong>Avvocato Cassazionista.</strong></p>



<p><em><strong>Consigliere di disciplina distretto Corte di Appello di Catania</strong></em>.</p>


<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L’art. 9 del Codice Deontologico Forense costituisce una delle disposizioni a più alta densità assiologica dell’intero impianto normativo deontologico, ponendosi quale norma di chiusura e, al contempo, quale principio irradiatore dell’etica professionale dell’avvocato. Esso afferma, con formulazione volutamente ampia e non tipizzata, che l’avvocato è tenuto all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro non soltanto nell’esercizio dell’attività professionale in senso stretto, ma anche nella dimensione extralavorativa della propria esistenza.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Tale estensione dell’obbligo deontologico oltre il perimetro dell’attività difensiva tradizionalmente intesa non costituisce una indebita compressione della sfera privata del professionista, bensì trova fondamento nella peculiare natura della funzione forense. L’avvocato, infatti, non è un mero prestatore d’opera intellettuale, ma un soggetto che concorre, in posizione di autonomia e indipendenza, all’attuazione della giurisdizione e alla tutela dei diritti fondamentali. Ne deriva che la sua condotta personale, anche quando non immediatamente riconducibile all’esercizio della professione, riflette inevitabilmente sull’immagine dell’intera categoria e sulla credibilità dell’ordinamento giuridico di cui egli è parte integrante.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">I concetti di probità, dignità e decoro, volutamente privi di una definizione rigida, assumono una valenza eminentemente etica e culturale. La probità richiama un ideale di rettitudine morale e di lealtà sostanziale, che prescinde dal mero rispetto formale delle norme e si radica in una concezione dell’agire professionale ispirata a onestà intellettuale, correttezza e affidabilità. La dignità attiene, invece, alla consapevolezza del ruolo sociale dell’avvocato e alla capacità di conformare il proprio comportamento a standard coerenti con la funzione di garante dei diritti e delle libertà, rifuggendo da condotte che possano svilire o mercificare la professione. Il decoro, infine, si colloca su un piano relazionale e simbolico, imponendo all’avvocato di evitare atteggiamenti, espressioni o comportamenti che, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, risultino incompatibili con il prestigio e la sobrietà che l’appartenenza all’ordine forense esige.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Particolarmente significativa è la previsione secondo cui tali doveri sono funzionali alla salvaguardia della reputazione personale dell’avvocato e dell’immagine della professione forense. L’art. 9 CDF coglie, in tal senso, la dimensione collettiva dell’etica individuale: ogni comportamento del singolo professionista contribuisce a costruire – o a compromettere – la fiducia che la collettività ripone nell’avvocatura nel suo complesso. La reputazione non è qui intesa come mero bene individuale, bensì come patrimonio comune della categoria, la cui erosione incide negativamente sulla legittimazione sociale della funzione difensiva.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Sul piano sistematico, l’art. 9 si pone in stretta connessione con il principio di autoresponsabilità dell’avvocato e con l’idea di una deontologia non riducibile a un catalogo di divieti, ma concepita come ethos professionale. Esso richiede al professionista un costante esercizio di autocontrollo e di discernimento, imponendo una valutazione ex ante dell’idoneità delle proprie condotte – anche private – a incidere sull’immagine dell’avvocatura. In tal senso, la norma assume una funzione eminentemente preventiva, orientando l’agire del professionista verso modelli di comportamento improntati a misura, equilibrio e responsabilità.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In una fase storica caratterizzata da una crescente esposizione pubblica delle condotte individuali, amplificata dai mezzi di comunicazione e dai social network, l’art. 9 del Codice Deontologico Forense acquista una rinnovata centralità. La distinzione tra sfera privata e sfera pubblica tende a farsi sempre più labile, rendendo evidente come comportamenti apparentemente estranei all’attività professionale possano rapidamente riverberarsi sull’immagine dell’avvocato e, per riflesso, sull’intera categoria. Ciò non implica l’imposizione di un modello etico uniforme o moralistico, ma richiede una rinnovata consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che derivano dall’appartenenza all’ordine forense.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In conclusione, l’art. 9 CDF rappresenta una norma-cardine dell’etica forense, nella quale si condensa l’idea dell’avvocatura come comunità di valori prima ancora che come corpo professionale. Esso richiama l’avvocato a una concezione alta e rigorosa della propria funzione, fondata sulla coerenza tra vita professionale e condotta personale, nella consapevolezza che la credibilità della difesa dei diritti passa, in ultima analisi, attraverso l’esempio e l’autorevolezza morale di chi è chiamato a tutelarli.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La professione forense impone, per sua stessa natura, il rispetto di standard di condotta particolarmente elevati, fondati sui valori della dignità, del decoro e di una condotta irreprensibile, spesso definita dalla giurisprudenza deontologica come </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>specchiatissima e illibata</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. Tali requisiti non costituiscono meri ornamenti formali della professione, bensì elementi sostanziali e imprescindibili del ruolo sociale che l’avvocato è chiamato a rivestire.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">È principio pacifico che il riconoscimento e la tutela del prestigio dell’avvocatura non si realizzino in modo immediato o automatico, ma siano il frutto di un comportamento coerente e costante nel tempo. Come spesso viene ricordato anche dagli operatori del diritto, sono gli stessi avvocati a dover essere, per primi, rispettosi delle regole, affinché possano legittimamente pretenderne l’osservanza da parte altrui.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Tali regole di condotta non si esauriscono nell’esercizio dell’attività giudiziale o stragiudiziale, ma si estendono anche alla sfera extraprofessionale. L’avvocato è infatti chiamato a salvaguardare e preservare l’immagine che offre di sé nella quotidianità: nei rapporti sociali, nelle relazioni economiche, nelle attività di acquisto e vendita, nella stipulazione di contratti, nei rapporti con la pubblica amministrazione e, più in generale, in ogni contesto in cui la sua condotta possa riflettersi sulla percezione della professione forense.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Emblematica, in tal senso, è la giurisprudenza disciplinare che ha ritenuto sanzionabile l’avvocato inadempiente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi. In particolare, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 55/2022, ha ribadito che le difficoltà economiche non costituiscono causa di giustificazione dell’inadempimento, neppure quando riguardino debiti di natura privatistica quali il mancato pagamento del canone di locazione o degli oneri condominiali. In tali casi, pur in assenza di un immediato clamore mediatico (</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>strepitus fori</i></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">), la condotta risulta lesiva degli obblighi sanciti dall’art. 64 del Nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 59 CDF), compromettendo la credibilità e l’affidabilità dell’avvocato nei confronti dei terzi.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 19163/2017), ha ulteriormente chiarito come la pubblicità negativa derivante da tali comportamenti non incida soltanto sulla reputazione del singolo professionista, ma si rifletta sull’immagine complessiva dell’intera classe forense. Anche nella sentenza n. 63 del 31 marzo 2021, il CNF ha affermato che l’avvocato deve tenere comportamenti conformi al prestigio dell’avvocatura, ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale, indipendentemente dalla natura privata o professionale dell’obbligazione violata.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Un ulteriore ambito di particolare delicatezza è rappresentato dall’uso dei social media, divenuti oggi uno spazio di comunicazione rapido, pervasivo e spesso privo di filtri. Sebbene risulti complesso regolamentare compiutamente un mondo virtuale così fluido e talvolta irrispettoso delle regole, non può dubitarsi che anche in tale contesto l’avvocato resti vincolato ai doveri deontologici. Esternazioni scomposte, prese di posizione eccessivamente aggressive, commenti su vicende personali o politiche, nonché la pubblicazione di immagini o contenuti inadeguati rispetto al contesto, possono incidere negativamente sull’immagine dell’avvocatura.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L’art. 9 del Codice Deontologico Forense, unitamente all’art. 63, sancisce infatti che l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del ministero, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, a tutela della propria reputazione e dell’immagine della professione. Ciò discende dal particolare ruolo sociale qualificato che l’avvocato riveste, distinto da quello di altre categorie professionali, e che impone un più elevato livello di responsabilità etica.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Particolarmente significativa, infine, è la giurisprudenza in materia di pubblicità informativa e acquisizione della clientela. Il CNF, con la sentenza n. 65 del 13 maggio 2022, ha qualificato come illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che “reclamizzi” il proprio studio offrendo assistenza legale “a zero spese” di anticipo, avvalendosi di immagini suggestive e denigratorie, quali quella di un medico ammanettato, diffuse sia sui social network sia tramite cartellonistica nei pressi di strutture sanitarie. Tali comportamenti risultano contrari ai principi di correttezza, probità, dignità e decoro (art. 9 CDF), oltre a violare il dovere di fornire un’informazione corretta, non ingannevole né suggestiva (artt. 17 e 35 CDF).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La deontologia forense impone all’avvocato una coerenza costante tra ruolo, comportamento e immagine, tanto nella vita professionale quanto in quella privata. Il rispetto delle regole, anche quando non immediatamente visibile o socialmente eclatante, costituisce il fondamento della credibilità individuale e collettiva dell’avvocatura e rappresenta il presupposto essenziale per la tutela del suo prestigio nella società contemporanea.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La violazione dei doveri sanciti dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense espone l’avvocato a rilevanti conseguenze disciplinari, pur in assenza di una tipizzazione puntuale delle singole condotte illecite. Trattandosi di una norma a contenuto valoriale e a struttura “aperta”, le infrazioni riconducibili a tale disposizione rientrano nella categoria degli illeciti disciplinari a forma libera.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La determinazione della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale degli organi disciplinari competenti – Consiglio Distrettuale di Disciplina e Consiglio Nazionale Forense – i quali sono chiamati a graduare la risposta sanzionatoria in funzione della gravità del comportamento, dell’elemento soggettivo (colpa o dolo) e delle circostanze del caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Le sanzioni applicabili sono quelle previste in via generale dal Codice Deontologico Forense, dall’avvertimento alla censura, dalla sospensione sino alla radiazione nei casi di particolare gravità, ove la condotta risulti gravemente lesiva della dignità professionale e dell’immagine dell’avvocatura. Inoltre, la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza può assumere rilievo quale circostanza aggravante in relazione ad altri illeciti disciplinari, determinando un inasprimento del trattamento sanzionatorio.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L’art. 9 CDF non si configura, dunque, come norma immediatamente sanzionatoria, bensì come disposizione di principio, deputata a individuare e presidiare i valori fondamentali dell’etica forense, la cui violazione comporta l’applicazione delle sanzioni generali, calibrate caso per caso, in assenza di automatismi punitivi.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">RingraziandoVi per l’attenzione che mi riserverete Vi auguro buona lettura.</span></span></p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il concordato minore. L&#8217;imprenditore agricolo può esdebitarsi in continuità aziendale.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/02/04/il-concordato-minore-nuovo-istituto-giuridico-di-edibitazione-limprenditore-agricolo-puo-esdebitarsi-in-continuita-aziendale-accesso-e-profili-per-il-gestore-della-crisi-alla-uce-delle-modifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[di Orazio Torrisi- Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile. Avvocati Cassazionisti. Esperti in materia di sovraindebitamento e crisi di impresa. Il concordato minore del sovraindebitato è una procedura concorsuale giudiziale, di natura volontaria, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, artt. 74–83 CCII), finalizzata alla regolazione della crisi del debitore che non rientra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>di Orazio Torrisi- Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile</strong>.</p>



<p><strong>Avvocati Cassazionisti</strong>. </p>



<p><strong>Esperti in materia di sovraindebitamento e crisi di impresa</strong>.</p>


<p>Il concordato minore del sovraindebitato è una procedura concorsuale giudiziale, di natura volontaria, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, artt. 74–83 CCII), finalizzata alla regolazione della crisi del debitore che non rientra nell’ambito delle procedure concorsuali “maggiori”.</p>
<p>Esso è destinato a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e, più in generale, a tutti i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie.<br />Ne resta escluso il consumatore puro.</p>
<p>La procedura è attivabile esclusivamente su iniziativa del debitore, il quale propone ai creditori, dinanzi al Tribunale, un piano di regolazione coattiva dell’esposizione debitoria, prevedendo il soddisfacimento dei crediti anche in forma parziale (rateizzazione, cessione di beni, ecc.).<br />La proposta è subordinata all’approvazione della maggioranza dei creditori per valore e alla successiva omologazione giudiziale.</p>
<p>Finalità dell’istituto è il superamento dello stato di crisi, evitando il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e, ove possibile, preservando la continuità dell’attività.</p>
<p>Il concordato minore si pone in continuità con l’accordo di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012, dal quale tuttavia si differenzia sia per l’esclusione dei consumatori, sia per l’ammissibilità di apporti di finanza esterna nel concordato minore liquidatorio.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), richiamato dall’art. 74 CCII, possono accedere al concordato minore, in presenza di sovraindebitamento, i seguenti soggetti:</p>
<ol>
<li>
<p>il professionista, anche in forma societaria (Trib. Locri, 12 luglio 2025, ha ribadito che il professionista non è soggetto ai requisiti dimensionali dell’art. 77 CCII);</p>
</li>
<li>
<p>l’impresa minore, priva dei requisiti per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale;</p>
</li>
<li>
<p>l’imprenditore agricolo, entro il limite di fatturato di 5 milioni di euro;</p>
</li>
<li>
<p>le start-up innovative;</p>
</li>
<li>
<p>ogni altro debitore non assoggettabile a procedure liquidatorie concorsuali.</p>
</li>
</ol>
<p>Il Correttivo ter (D.lgs. 136/2024) ha modificato l’art. 77 CCII, introducendo l’inammissibilità della proposta qualora il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, ed eliminando il precedente divieto legato all’accesso, nel medesimo periodo, ad altre procedure di sovraindebitamento.</p>
<p>L’art. 74 CCII distingue:</p>
<ul>
<li>
<p>il <b>concordato minore in continuità</b>, volto alla prosecuzione dell’attività professionale o imprenditoriale, nel quale il debitore conserva la gestione e propone un piano non liquidatorio;</p>
</li>
<li>
<p>il <b>concordato minore liquidatorio</b>, ammesso solo in presenza di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile, secondo la nozione di cui all’art. 84 CCII.</p>
</li>
</ul>
<p>Nella fase preparatoria il debitore, con l’assistenza di un avvocato, predispone la domanda e gli allegati ex art. 75 CCII, elaborando il piano di risanamento e indicando modalità, tempi e percentuali di soddisfacimento dei creditori.</p>
<p>Non è ammessa la proposizione di una domanda “in bianco” o prenotativa, ma deve essere allegata la documentazione contabile e fiscale degli ultimi tre esercizi o, in mancanza, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione e degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, l’indicazione delle entrate del debitore e del nucleo familiare, l’esposizione delle misure previste per il riequilibrio economico-finanziario.</p>
<p>Particolare rilievo assume la durata del piano, che deve essere contenuta entro limiti ragionevoli: parte della giurisprudenza ritiene inammissibili piani superiori ai cinque anni (Trib. Roma, 14 giugno 2023).</p>
<p>Quanto alla soddisfazione dei creditori, non è prevista una percentuale minima legale, fermo il rispetto della par condicio creditorum. I creditori prelatizi possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore al valore di liquidazione, inteso – dopo il Correttivo ter – come quello realizzabile in una procedura di liquidazione controllata.</p>
<p>Il classamento dei creditori è obbligatorio solo per i titolari di garanzie prestate da terzi.</p>
<p>Il Correttivo ter ha inoltre introdotto la possibilità, per il debitore persona fisica, di proseguire il pagamento del mutuo gravante sull’abitazione principale, previa attestazione dell’OCC circa la non lesione dei diritti dei creditori, estendendo tale tutela anche al concordato minore.</p>
<p>Successivamente, viene attivato l’Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore che redige una relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, valutando la fattibilità e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.</p>
<p>Infine, il Tribunale, verificatane l’ammissibilità, dichiara l’apertura della procedura, dispone le comunicazioni ai creditori e può adottare misure protettive del patrimonio.<br />In caso di approvazione del piano da parte dei creditori, il giudice procede all’omologazione, con sentenza che chiude la procedura.</p>
<p>Il Correttivo ter ha rafforzato i poteri del giudice in tema di sospensione delle azioni esecutive e cautelari, rendendo il regime delle misure protettive pienamente coerente con gli altri strumenti di regolazione della crisi.</p>
<p>Con la definitiva esclusione della possibilità di presentare una domanda prenotativa nel concordato minore, viene meno anche la possibilità di accedere anticipatamente alle misure protettive del patrimonio nelle more del deposito della proposta e del piano.</p>
<p>Il debitore sovraindebitato può, infatti, beneficiare delle misure protettive solo successivamente al deposito della proposta e del piano, previa espressa istanza, le quali vengono concesse con il decreto di ammissibilità ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), c.c.i.i.</p>
<p>Il decreto correttivo ha tuttavia introdotto una limitata eccezione.<br />L’art. 271 c.c.i.i. consente, infatti, al debitore – a seguito di istanza di liquidazione controllata proposta da un creditore – di depositare una domanda prenotativa e, nel termine assegnato dal tribunale per il deposito della proposta e del piano, di richiedere in via anticipata le misure protettive di cui all’art. 78, comma 2, lett. d), c.c.i.i., al fine di evitare l’apertura della liquidazione controllata.</p>
<p>In coerenza con la disciplina generale degli strumenti di regolazione della crisi, il legislatore ha altresì chiarito che la protezione del patrimonio comporta la sospensione delle prescrizioni, l’impossibilità di maturazione delle decadenze e il divieto di apertura della liquidazione controllata.</p>
<p>Le misure protettive nel concordato minore risultano, pertanto, sostanzialmente allineate a quelle previste per il concordato preventivo dall’art. 54 c.c.i.i., pur con la differenza che, nel concordato minore, esse vengono disposte direttamente dal giudice in sede di decreto di apertura della procedura e sono automaticamente revocate in caso di mancata omologazione.</p>
<p>A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la quale l’art. 67, comma 4, c.c.i.i. prevede una moratoria massima di due anni per il pagamento dei crediti prelatizi, il concordato minore non contempla una analoga previsione.</p>
<p>Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dall’art. 74, comma 4, c.c.i.i. e dell’applicazione dell’art. 86 c.c.i.i., trova applicazione la disciplina del concordato preventivo, con la conseguenza che la moratoria non è soggetta a limiti temporali predeterminati.</p>
<p>La diversità di disciplina trova giustificazione nel diverso assetto procedimentale: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore manca il voto dei creditori, sostituito dalla sola possibilità di contestare la convenienza della proposta ex art. 70, comma 9, c.c.i.i.</p>
<p>Anche nel concordato minore opera l’istituto del cram down.<br />Qualora il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali risulti determinante e la proposta appaia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il giudice può procedere all’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico.</p>
<p>L’art. 80, comma 3, c.c.i.i. richiede:</p>
<ol>
<li>
<p>che il voto del creditore pubblico sia decisivo ai fini delle maggioranze;</p>
</li>
<li>
<p>che la maggiore convenienza della proposta emerga dalla relazione dell’OCC.</p>
</li>
</ol>
<p>Nel concordato minore non sono previste le disposizioni antielusive presenti negli accordi di ristrutturazione: non è quindi stabilita alcuna soglia minima di soddisfazione del credito pubblico quale condizione di applicabilità del cram down.</p>
<p>Con l’auspicio che le considerazioni sopra riportate abbiano suscitato il Vostro interesse, Vi ringraziamo per l’attenzione che avete voluto riservarci.</p>


<p></p>
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		<title>Per il Tribunale di Trento (sentenza 712/2025) è legittimo il divieto di animali nei regolamenti di condominio contrattuali</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/23/per-il-tribunale-di-trento-sentenza-712-2025-e-legittimo-il-divieto-di-animali-nei-regolamenti-di-condominio-contrattuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha modificato l&#8217;art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Tuttavia, per il Tribunale di Trento l&#8217;art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Legge 11 dicembre 2012, n. 220</strong> ha modificato l&#8217;art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».</p>
<p><br />Tuttavia, per il Tribunale di Trento l&#8217;art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a maggioranza dall&#8217;assemblea dei condòmini; non a quelli contrattuali poiché rivestono natura negoziale e vincolano le parti in virtù dell&#8217;autonomia privata.</p>
<p><br />Dunque, se il divieto di introdurre o detenere animali domestici in condominio è stato introdotto con regolamento a seguito di contratto (e non per approvazione della assemblea) esso resta pienamente efficace purché la clausola limitativa sia chiara, espressa e richiamata nell&#8217;atto di acquisto determinando un vincolo accettato volontariamente dall&#8217;acquirente.<br />La Corte di Cassazione ancora ad oggi non si è pronunciata su questa questione.</p>


<p></p>
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		<title>Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città „Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/12/nasce-motus-un-network-di-professionisti-etnei-a-lavoro-per-il-futuro-della-citta-nasce-motus-un-network-di-professionisti-etnei-a-lavoro-per-il-futuro-della-citta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
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					<description><![CDATA[Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città Una rete pensata per promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione, lo scambio e l’approfondimento professionale. Per rivalutare la città di Catania, come città metropolitana fatta di cittadini, attivi artefici di sviluppo, inclusione e universalità dei diritti. Nasce con questi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città</p>
<p>Una rete pensata per promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione, lo scambio e l’approfondimento professionale. Per rivalutare la città di Catania, come città metropolitana fatta di cittadini, attivi artefici di sviluppo, inclusione e universalità dei diritti. Nasce con questi obiettivi “Motus”, il primo network di oltre 100 professionisti etnei che riunisce architetti, commercialisti, avvocati, agronomi, ingegneri, geologi, medici e imprenditori.</p>
<p>A spiegare il progetto di questo network è il suo coordinatore l’avvocato Orazio Torrisi, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania nonché presidente onorario della nota associazione forense “Ad Maiora”.</p>
<p>“Abbiamo pensato di creare questo gruppo di professionisti per raccogliere idee che nascono dalla società e vengono sviluppate e modellate dal ceto professionale della cittadinanza – dichiara Torrisi – La rete delle culture, dei progetti, degli ideali deve essere plasmata dalle esperienze interprofessionali di uomini e donne della città che, grazie alle competenze acquisite nei propri ambiti lavorativi, possono proporre modelli civici e sociali improntati allo scambio del sapere e del conoscere”.</p>
<p>E sarà l’evento “Festival della Legalità”, che si terrà a Catania dal 13 al 15 dicembre, l’occasione giusta per presentare “Motus”.</p>
<p>“Sarà una tre giorni che coinvolgerà le parti attive della nostra cittadinanza – spiega Torrisi – Il tema principale sarà quello della legalità, concetto da non associare necessariamente a quello di giustizia. Vogliamo, infatti, spaziare a quelli che sono i principi di cittadinanza e quieto vivere, sicurezza nei presidi ospedalieri prendendo spunto anche dai recenti fatti di cronaca o sicurezza nelle strutture pubbliche. E tanti altri temi che saranno affrontati dai 100 professionisti di Motus”.</p>
<p>Avv. Orazio Torrisi</p>


<p></p>
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		<title>Rapporto tra avvocati e giornalisti nell’era dell’immagine</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/rapporto-tra-avvocati-e-giornalisti-nellera-dellimmagine-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADMAIORA]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Associazione forense Ad Maiora]]></description>
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<p><a href="https://www.admaiora.info/wp-content/uploads/2021/11/35863860_2088649677831431_489764672770146304_n.jpg"></a></p>



<p>Associazione forense Ad Maiora<a href="https://www.admaiora.info/wp-content/uploads/2021/11/46510625_2320926931270370_8253934816488062976_n.jpg"></a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/527538_129973893831522_1668606036_n-1-1024x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1125" srcset="https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/527538_129973893831522_1668606036_n-1-1024x1024.jpg 1024w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/527538_129973893831522_1668606036_n-1-300x300.jpg 300w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/527538_129973893831522_1668606036_n-1-150x150.jpg 150w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/527538_129973893831522_1668606036_n-1-1536x1536.jpg 1536w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/527538_129973893831522_1668606036_n-1-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<item>
		<title>Il Diritto alle Origini Biologiche</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/il-diritto-alle-origini-biologiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADMAIORA]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tutto pronto per domani mattina..Sarà una gran bella giornata di caldo Vi aspetto alle 9.00 presso NH HOTEL BELLINI di Piazza Trento… Ad Maiora]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.admaiora.info/wp-content/uploads/2021/11/35863860_2088649677831431_489764672770146304_n.jpg"></a></p>



<p>Tutto pronto per domani mattina..Sarà una gran bella giornata di caldo</p>



<p>Vi aspetto alle 9.00 presso NH HOTEL BELLINI di Piazza Trento…</p>



<p>Ad Maiora<a href="https://www.admaiora.info/wp-content/uploads/2021/11/46510625_2320926931270370_8253934816488062976_n.jpg"></a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1604975_1056898527673223_8025087872920257479_n-1-1024x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1123" srcset="https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1604975_1056898527673223_8025087872920257479_n-1-1024x1024.jpg 1024w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1604975_1056898527673223_8025087872920257479_n-1-300x300.jpg 300w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1604975_1056898527673223_8025087872920257479_n-1-150x150.jpg 150w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1604975_1056898527673223_8025087872920257479_n-1-1536x1536.jpg 1536w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1604975_1056898527673223_8025087872920257479_n-1-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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			</item>
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		<title>Le competenze per materia del Giudice di Pace</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/le-competenze-per-materia-del-giudice-di-pace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADMAIORA]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di formazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Ricordo che per il Corso di aggiornamento professionale del 29 e 30 Novembre è gradita per motivi organizzativi la prenotazione a gdp@admaiora.info Vi auguro di trascorrere un buon fine settimana]]></description>
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<p><a href="https://www.admaiora.info/wp-content/uploads/2021/11/35863860_2088649677831431_489764672770146304_n.jpg"></a></p>



<p>Ricordo che per il Corso di aggiornamento professionale del 29 e 30 Novembre è gradita per motivi organizzativi la prenotazione a gdp@admaiora.info</p>



<p>Vi auguro di trascorrere un buon fine settimana<a href="https://www.admaiora.info/wp-content/uploads/2021/11/46510625_2320926931270370_8253934816488062976_n.jpg"></a></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1425429_715204091842670_2014147802_o-1024x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1118" srcset="https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1425429_715204091842670_2014147802_o-1024x1024.jpg 1024w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1425429_715204091842670_2014147802_o-300x300.jpg 300w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1425429_715204091842670_2014147802_o-150x150.jpg 150w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1425429_715204091842670_2014147802_o-1536x1536.jpg 1536w, https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2026/01/1425429_715204091842670_2014147802_o-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



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