<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOTUS &#8211; Studio Legale TAN</title>
	<atom:link href="https://www.studiolegaletan.it/category/motus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolegaletan.it</link>
	<description>Avvocati &#38; Partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 11:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.studiolegaletan.it/wp-content/uploads/2018/10/cropped-logo-footer-32x32.png</url>
	<title>MOTUS &#8211; Studio Legale TAN</title>
	<link>https://www.studiolegaletan.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città „Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/12/nasce-motus-un-network-di-professionisti-etnei-a-lavoro-per-il-futuro-della-citta-nasce-motus-un-network-di-professionisti-etnei-a-lavoro-per-il-futuro-della-citta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città Una rete pensata per promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione, lo scambio e l’approfondimento professionale. Per rivalutare la città di Catania, come città metropolitana fatta di cittadini, attivi artefici di sviluppo, inclusione e universalità dei diritti. Nasce con questi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce Motus, un network di professionisti etnei a lavoro per il futuro della città</p>
<p>Una rete pensata per promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione, lo scambio e l’approfondimento professionale. Per rivalutare la città di Catania, come città metropolitana fatta di cittadini, attivi artefici di sviluppo, inclusione e universalità dei diritti. Nasce con questi obiettivi “Motus”, il primo network di oltre 100 professionisti etnei che riunisce architetti, commercialisti, avvocati, agronomi, ingegneri, geologi, medici e imprenditori.</p>
<p>A spiegare il progetto di questo network è il suo coordinatore l’avvocato Orazio Torrisi, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania nonché presidente onorario della nota associazione forense “Ad Maiora”.</p>
<p>“Abbiamo pensato di creare questo gruppo di professionisti per raccogliere idee che nascono dalla società e vengono sviluppate e modellate dal ceto professionale della cittadinanza – dichiara Torrisi – La rete delle culture, dei progetti, degli ideali deve essere plasmata dalle esperienze interprofessionali di uomini e donne della città che, grazie alle competenze acquisite nei propri ambiti lavorativi, possono proporre modelli civici e sociali improntati allo scambio del sapere e del conoscere”.</p>
<p>E sarà l’evento “Festival della Legalità”, che si terrà a Catania dal 13 al 15 dicembre, l’occasione giusta per presentare “Motus”.</p>
<p>“Sarà una tre giorni che coinvolgerà le parti attive della nostra cittadinanza – spiega Torrisi – Il tema principale sarà quello della legalità, concetto da non associare necessariamente a quello di giustizia. Vogliamo, infatti, spaziare a quelli che sono i principi di cittadinanza e quieto vivere, sicurezza nei presidi ospedalieri prendendo spunto anche dai recenti fatti di cronaca o sicurezza nelle strutture pubbliche. E tanti altri temi che saranno affrontati dai 100 professionisti di Motus”.</p>
<p>Avv. Orazio Torrisi</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I nuovi incentivi per le imprese siciliane</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/i-nuovi-incentivi-per-le-imprese-siciliane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Dopo tanta attesa, finalmente l’assessorato alle attività produttive pubblica i primi bandi per le imprese. In verità ci sono ben sei bandi in circolazione: tre riguardano l’asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” e tre riguardano l’asse 3 “Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese”. Entriamo più nello specifico: L’ASSE 1 mira a rafforzare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo tanta attesa, finalmente l’assessorato alle attività produttive pubblica i primi bandi per le imprese. In verità ci sono ben sei bandi in circolazione: tre riguardano l’asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” e tre riguardano l’asse 3 “Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese”. Entriamo più nello specifico:</p>
<p>L’ASSE 1 mira a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione ed è rivolto alle PMI, alle grandi imprese, ai centri di ricerca, Università, organismi di ricerca pubblici e privati. I progetti possono essere presentati in forma singola o in associazione fra i diversi beneficiari. Si tratta di progetti che sostanzialmente finanziano attività finanlizzate al sostegno e all’acquisizione di competenze da parte delle imprese in materia di innovazione di prodotto/servizio, di processo, organizzativa, commerciale. A seconda dei requisiti del beneficiario e del singolo progetto, è possibile attivare una delle misure previste dal PO FESR.</p>
<p>Attualmente sono attvi i seguenti bandi:</p>
<p>Azione 1.1.2 – “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”</p>
<p>Azione 1.1.3 – “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca</p>
<p>Azione 1.1.5 – “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”</p>
<p>Tali proposte progettuali devono rientrare rientrare in uno degli ambiti tematici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3): Agroalimentare, Economia del Mare, Energia, Scienza della Vita, Turismo Cultura e Beni Culturali, Smart Cities and Communities.</p>
<p>Generalmente, i singoli avvisi finanziano spese relative al personale altamente qualificato, ma anche personale amministrativo, vengono finanziate le attrezzature relative al loro periodo di utilizzo, mediante la corrispondente quota di ammortamento, nonché gli immobili nei quali vengono svolte le attività di ricerca, sempre con il criterio della quota di ammortamento. Le intensità del contributo, in conto capitale variano dal 50% al 100% a seconda del tipo di spesa che si dovrà sostenere.</p>
<p>Questi bandi rappresentano una opportunità per quelle imprese che vogliono migliorare l’upgrade tecnologico, finalizzato a un miglioramento della competitività dell’impresa e del settore di appartenenza.</p>
<p>Un’altra serie di bandi attualmente attivi, riguardano l’asse 3, il quale mira a promuovere “La Competitività delle Piccole e Medie Imprese”. In particolare, sono stati pubblicati i seguenti avvisi:</p>
<p>AZIONE 3.5.1_02 DEL PO FESR 2014-2020 – Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2013 “De Minimis”</p>
<p>Questo avviso finanzia interventi sull’investimento di micro e piccole imprese costituite da non più di 5 anni e che non abbiano distribuito utili. L’investimento deve essere compreso fra 30.000 e 250.000 euro ed è ammesso un contributo a fondo perduto fino al 75%. Si tratta di un avviso che ha come obiettivo sia la nascita di nuove imprese, sia quello di dare una spinta propulsiva ad imprese in fase di avviamento, compunque, nell’ottica del rispetto della “S3 – Strategia regionale per l’Innovazione”. La dotazione finanziaria è di 20.000.000 di euro. Le spese ammissibili riguardano la ristrutturazione di edifici già esistenti nella misura massima del 40% dell’investimento complessivo, impianti, macchinari, attrezzature, software, servizi di e-commerce e consulenze. La prenotazione delle domande dovrà avvenire a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione alla GURS (30/06/2017) e fino al 80° giorno. Mentre il termine di presentazione della domanda scade alle ore 24 del il 10° giorno successivo alla prenotazione. Trattandosi di procedura a sportello, è necessario prenotare la domanda il primo giorno utile.</p>
<p>Azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014-2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Bando a sportello in esenzione.</p>
<p>Questo secondo avviso, cosi come quello precedente, finanzia interventi sull’investimento di imprese micro e piccole costituite da non più di 5 anni e che non abbiano distribuito utiliIl costo dell’investimento non deve essere inferiore a 250.000 euro, con un contributo a fondo perduto fino all’80% sull’investimento e per un massimo di 800.000 euro. La dotazione finanziaria è di 30.000.000 di euro.</p>
<p>Sono ammissibili i costi riferiti a opere murarie, privilegiando la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento alla riqualificazione degli edifici storici, impianti, macchinari, attrezzature e consulenze. Anche per questo avviso è stata prevista la procedura valutativa a sportello con la prima data utile di prenotazione della domanda fissata per il 02 settembre 2017.</p>
<p>Misura 3.1.1 del PO FESR 2014-2020. “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione”.</p>
<p>Questo avviso è rivolto oltre che alle piccole, anche alle medie imprese, le quali possono presentare la domanda sia in forma singola che associata in Consorzio, ATS o ATI. La dotazione finanziaria è di 70.000.000 di euro. I progetti ammissibili riguardano la creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.</p>
<p>Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deveessere inferiore a 250.000,00 euro e superiore a 4.000.000,00 euro.</p>
<p>Le spese ammissibili sono connesse alle seguenti tipologie: terreni (entro il limite del 10% sul totale investimento), immobili, opere murarie, impianti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, licenze. Know how e altre forme di proprietà intellettuale, servizi di consulenza.</p>
<p>Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale nella percentuale massima del 45% (piccole imprese) e 35% (medie imprese).</p>
<p>Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 9 del 60° giorno e fino alle ore 12 del 70° giorno dalla data di pubblicazione sulla GURS del presente avviso. In data odierna (10/07/2017), l’avviso non è stato ancora pubblicato sulla GURS.</p>
<p>Settori ammissibili per i tre bandi dell’asse 3, esclusa qualche piccola variazione, sono i seguenti: B- Estrazione di minerali da cave e miniere; C-Attività manifatturiere; D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, esclusivamente per il codice 35.30; E-Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento; F-Costruzioni; G-Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; H-Trasporto e magazzinaggio; I-Attività dei servizi di alloggio e ristorazione; J-Servizi di informazione e comunicazione; L-Attività immobiliari; M-Attività professionali, scientifiche e tecniche; N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; Q-Sanità e assistenza sociale; R-Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; S-Altre attività di servizi.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo assegno divorzile</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/il-nuovo-assegno-divorzile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[L’assegno di mantenimento, in favore del coniuge separato, e l’assegno divorzile, in favore dell’ex coniuge, hanno avuto, da sempre, differenti finalità da soddisfare e diversi criteri di calcolo. Il primo assegno, richiamato nell’art. 156 c. 1 c.c., è adottato tra marito e moglie il cui vincolo matrimoniale non è stato ancora sciolto, ed ha lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’assegno di mantenimento, in favore del coniuge separato, e l’assegno divorzile, in favore dell’ex coniuge, hanno avuto, da sempre, differenti finalità da soddisfare e diversi criteri di calcolo.</p>
<p>Il primo assegno, richiamato nell’art. 156 c. 1 c.c., è adottato tra marito e moglie il cui vincolo matrimoniale non è stato ancora sciolto, ed ha lo scopo di garantire al coniuge economicamente più debole, e che non disponga di redditi adeguati, un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio.</p>
<p>Trova la sua motivazione, seppure in forma attenuata, nel dovere di solidarietà materiale e morale, previsto col matrimonio, e l’obbligo derivante permane anche nel periodo della separazione, e sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio.</p>
<p>Il Tribunale, dunque, per determinarne l’ammontare, dovrà valutare la disparità tra i redditi percepiti dai coniugi, il tenore di vita goduto dalla coppia durante il periodo matrimoniale che ha preceduto la separazione, l’effettiva capacità lavorativa del coniuge beneficiario, ed ogni altro elemento rilevante a tali fini.</p>
<p>L’assegno divorzile, invece, ha una natura esclusivamente assistenziale, è una diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale ed è richiamato nell’art. 5 della legge n. 898/70, per il quale, al comma 6, quando il coniuge richiedente non ha mezzi adeguati o comunque è nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, rigidamente valutate, “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”, quindi tenuto conto, al fine di stabilire l’adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi, anche del tenore di vita goduto, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno a favore dell’altro.</p>
<p>In questo panorama da tempo consolidato e apparentemente immutabile, dopo circa ventisette anni di giurisprudenza costante, la recente sentenza della Corte di Cassazione, numero 11504 del 10 maggio 2017, ha sostanzialmente corretto il tiro, sul tema dei parametri da valutare ai fini della determinazione o revisione dell’assegno divorzile, escludendo il “tenore di vita”, perché ritenuto un criterio “non più attuale”, appartenente al tempo di un matrimonio ormai cessato, e ponendo l’accento, invece, sull’”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge richiedente, cioè sull’essere, o meno, questi possessore di redditi e di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare, e sull’avere, o meno, la capacità e l’effettiva possibilità di un’attività lavorativa, in funzione della salute e dell’età, nonché la disponibilità di un’abitazione.</p>
<p>Dunque, l’ammontare dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, divenuto col divorzio “persona singola” e non più parte di un rapporto matrimoniale ormai estinto, non sarà più stabilito sulla base della ricchezza dell’altro, ma su parametri oggettivi, tendenzialmente validi per tutti i beneficiari.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha affermato che, sposarsi è un atto di libertà e di auto responsabilità ed il matrimonio non può e non deve essere una sistemazione definitiva.</p>
<p>Ed in coerenza, con recente sentenza numero 6855 del 3 aprile 2015, Rel. Dogliotti, priva di incertezze e ambiguità, la Cassazione si era già espressa sull’assimilazione tra convivenza more uxorio e nuove nozze, quali eventi capaci di porre termine alla cd. solidarietà post-matrimoniale, espressioni entrambe di una “scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.</p>
<p>Da ultimo, la Suprema Corte, confermando la detta pronuncia dello scorso maggio, con la successiva sentenza numero 15481, del 22 giugno 2017, ha affermato che non è necessario un intervento delle Sezioni Unite per regolamentare ed escludere il parametro del “tenore di vita”, e che i nuovi principi, anche in sede di revisione, devono essere applicati d´ufficio dai Giudici che, nel decidere le cause, hanno l´obbligo di uniformarsi alle ultime novità in diritto.</p>
<p>Avv. Renato Chizzoni</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcol Test</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/alcol-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=996</guid>

					<description><![CDATA[PREMESSA: Il codice della strada agli articoli 186 e 186 bis prevede determinate sanzioni per chi supera il limite di indice alcolemico. Più in particolare tutti colori quali superano il limite dello 0,5 g di alcol per litro di sangue vengono immediatamente sanzionati. Analiticamente: La lettera A) dell’art. 186 Cds sanziona “Chiunque…con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><b>PREMESSA:</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Il codice della strada agli articoli 186 e 186 bis prevede determinate sanzioni per chi supera il limite di indice alcolemico.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Più in particolare tutti colori quali superano il limite dello 0,5 g di alcol per litro di sangue vengono immediatamente sanzionati.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Analiticamente:</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">La <b>lettera A) </b>dell’art. 186 Cds sanziona <i>“Chiunque…con<span class="Apple-converted-space">  </span>la </i><b><i>sanzione amministrativa del pagamento di una somma<span class="Apple-converted-space">  </span>da<span class="Apple-converted-space">  </span>euro 527 a euro 2.108</i></b><i>,<span class="Apple-converted-space">  </span>qualora<span class="Apple-converted-space">  </span>sia<span class="Apple-converted-space">  </span>stato<span class="Apple-converted-space">  </span>accertato<span class="Apple-converted-space">  </span>un valore corrispondente ad un tasso<span class="Apple-converted-space">  </span>alcolemico<span class="Apple-converted-space">  </span>superiore<span class="Apple-converted-space">  </span>a<span class="Apple-converted-space">  </span>0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro <span class="Apple-converted-space">  </span>(g/l). <span class="Apple-converted-space">  </span>All’accertamento della violazione consegue<span class="Apple-converted-space">  </span>la<span class="Apple-converted-space">  </span>sanzione amministrativa accessoria della </i><b><i>sospensione della patente di guida da tre a sei mesi</i></b><i>”; <span class="Apple-converted-space">   </span></i></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">La<b> lettera B) </b><i>“…con<span class="Apple-converted-space">  </span>l’ammenda da </i><b><i>euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi</i></b><i>,<span class="Apple-converted-space">  </span>qualora<span class="Apple-converted-space">  </span>sia<span class="Apple-converted-space">  </span>stato<span class="Apple-converted-space">  </span>accertato<span class="Apple-converted-space">  </span>un valore corrispondente ad un tasso<span class="Apple-converted-space">  </span>alcolemico<span class="Apple-converted-space">  </span>superiore<span class="Apple-converted-space">  </span>a<span class="Apple-converted-space">  </span>0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro <span class="Apple-converted-space">  </span>(g/l).<span class="Apple-converted-space">  </span>All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della </i><b><i>sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno</i></b><i>;</i></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">La <b>lettera C) </b>“…<i>con l’ammenda da euro </i><b><i>1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno</i></b><i>, qualora<span class="Apple-converted-space">  </span>sia<span class="Apple-converted-space">  </span>stato<span class="Apple-converted-space">  </span>accertato<span class="Apple-converted-space">  </span>un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della </i><b><i>sospensione della patente di guida<span class="Apple-converted-space">  </span>da<span class="Apple-converted-space">  </span>uno a due anni</i></b><i>., … </i></span><span class="s2"><i>è<span class="Apple-converted-space">  </span>sempre<span class="Apple-converted-space">  </span>disposta<span class="Apple-converted-space">  </span>la<span class="Apple-converted-space">  </span>confisca<span class="Apple-converted-space">  </span>del veicolo con il quale è stato commesso<span class="Apple-converted-space">  </span>il<span class="Apple-converted-space">  </span>reato,<span class="Apple-converted-space">  </span>salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato</i></span><span class="s1"><i>. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter…”.</i></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">QUALI SONO I NOSTRI DIRITTI DURANTE L’ALCOL TEST?</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li1"><span class="s1">In primo luogo ci si può rifiutare di sottoporsi ad alcol test o comunque l’accertamento sarebbe nullo se la temperatura esterna è inferiore agli 0 gradi o superiore ai 40 gradi, questo perché come detto l’etilometro è una macchina e in quanto tale tarata per determinate temperature e, al di fuori di queste, l’etilometro non funziona correttamente.</span><span class="s4"><br /></span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Abbiamo il diritto (lo dice la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n° 5396 del 2015) ad essere avvisati, prima di sottoporci all’alcol test, che al predetto accertamento tecnico può partecipare, sovraintendere il nostro legale di fiducia. Se non viene effettuato tale avviso l’alcol test in giudizio sarà nullo quindi non utilizzabile ai fini della decisione.</span><span class="s4"><br /></span></li>
</ol>
<p class="p1"><span class="s1">Ovviamente non si può bloccare l’alcol test <i>sine die</i> perché l’avvocato tardi ad arrivare, gli agenti accertatori potranno sempre effettuare il test dopo l’avviso ancorché il legale arrivi in un tempo ragionevole.</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li1"><span class="s1">In caso di test positivo, se si ha ragionevole motivo di ritenere che l’esito non sia corretto (non tarato a dovere, etc.) si ha il diritto di chiedere di recarsi al presidio ospedaliero più vicino per sottoporsi ad un esame ematico per dimostrare il reale tasso alcolemico.</span><span class="s4"><br /></span></li>
</ol>
<p class="p1"><span class="s1">Il risultato di questo test potrà utilmente essere utilizzato in giudizio per dimostrare le discordanze tra l’alcol test effettuato dalla polizia e gli esami del sangue.</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li1"><span class="s1">Se gli agenti di polizia avessero il sospetto circa il nostro stato di ebbrezza ma, al momento del controllo, non fossero dotati del Kit per effettuare l’accertamento non possono obbligarci a seguirla in caserma, commissariato o struttura sanitaria.</span><span class="s4"><br /></span></li>
</ol>
<p class="p1"><span class="s1">Questo perché, dice la Cass. con sentenza N° 5978/2015, la nostra condotta non ha configurato nessun tipo di reato.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">POSSO RIFIUTARMI DI SOTTOPORMI ALL’ALCOL TEST?</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">La legge ovviamente dice di no è inoltre prevede delle sanzioni le quali sono le sono le medesime previste dalla lettera C) dell’art. 186 cds oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Tuttavia, importante sentenza resa dalle SS.UU. n° 13682/16 la Corte ha stabilito che <i>“la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis (particolare tenuità) c.p. è compatibile sia con il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest , sia con il reato di guida in stato di ebbrezza, e ciò pur in presenza di soglie normative di punibilità”</i></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dovrà in ogni caso analizzare la singola condotta del cittadino per verificare la compatibilità con il predetto istituto.</span></p>
<p class="p2"><span class="s4">In ultimo vi è da dire che la legge prevede un’altra possibilità prevista normativamente dal comma 9 bis dell’art. 186 del cds: 9-bis <i>“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del<span class="Apple-converted-space">  </span>presente articolo, </i><b><i>la pena</i></b><i> detentiva<span class="Apple-converted-space">  </span>e<span class="Apple-converted-space">  </span>pecuniaria<span class="Apple-converted-space">  </span></i><b><i>puo’<span class="Apple-converted-space">  </span>essere<span class="Apple-converted-space">  </span>sostituita</i></b><i>, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione<span class="Apple-converted-space">  </span>da parte dell’imputato, </i><b><i>con quella del lavoro di<span class="Apple-converted-space">  </span>pubblica<span class="Apple-converted-space">  </span>utilita’ </i></b><i>di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,<span class="Apple-converted-space">  </span>n.<span class="Apple-converted-space">  </span>274, secondo le modalita’ ivi previste e </i><b><i>consistente nella prestazione<span class="Apple-converted-space">  </span>di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’</i></b><i> da svolgere, in via prioritaria,<span class="Apple-converted-space">  </span>nel<span class="Apple-converted-space">  </span>campo<span class="Apple-converted-space">  </span>della<span class="Apple-converted-space">  </span>sicurezza<span class="Apple-converted-space">  </span>e<span class="Apple-converted-space">  </span>dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o<span class="Apple-converted-space">  </span>presso enti o organizzazioni di assistenza<span class="Apple-converted-space">  </span>sociale<span class="Apple-converted-space">  </span>e<span class="Apple-converted-space">  </span>di<span class="Apple-converted-space">  </span>volontariato,<span class="Apple-converted-space">  </span>o presso i centri<span class="Apple-converted-space">  </span>specializzati<span class="Apple-converted-space">  </span>di<span class="Apple-converted-space">  </span>lotta<span class="Apple-converted-space">  </span>alle<span class="Apple-converted-space">  </span>dipendenze.<span class="Apple-converted-space">  </span>Con<span class="Apple-converted-space">  </span>il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di<span class="Apple-converted-space">  </span>cui<span class="Apple-converted-space">  </span>all’articolo<span class="Apple-converted-space">  </span>59<span class="Apple-converted-space">  </span>del decreto<span class="Apple-converted-space">  </span>legislativo<span class="Apple-converted-space">  </span>n.<span class="Apple-converted-space">  </span>274<span class="Apple-converted-space">  </span>del<span class="Apple-converted-space">  </span>2000<span class="Apple-converted-space">  </span>di<span class="Apple-converted-space">  </span>verificare<span class="Apple-converted-space">  </span>l’effettivo svolgimento del lavoro di<span class="Apple-converted-space">  </span>pubblica<span class="Apple-converted-space">  </span>utilita’.<span class="Apple-converted-space">  </span>In<span class="Apple-converted-space">  </span>deroga<span class="Apple-converted-space">  </span>a<span class="Apple-converted-space">  </span>quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una<span class="Apple-converted-space">  </span>durata<span class="Apple-converted-space">  </span>corrispondente<span class="Apple-converted-space">  </span>a<span class="Apple-converted-space">  </span>quella della sanzione detentiva irrogata<span class="Apple-converted-space">  </span>e<span class="Apple-converted-space">  </span>della<span class="Apple-converted-space">  </span>conversione<span class="Apple-converted-space">  </span>della<span class="Apple-converted-space">  </span>pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di<span class="Apple-converted-space">  </span>pubblica utilita’. In caso di svolgimento<span class="Apple-converted-space">  </span>positivo<span class="Apple-converted-space">  </span>del<span class="Apple-converted-space">  </span>lavoro<span class="Apple-converted-space">  </span>di<span class="Apple-converted-space">  </span>pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e<span class="Apple-converted-space">  </span>dichiara<span class="Apple-converted-space">  </span>estinto<span class="Apple-converted-space">  </span>il reato,<span class="Apple-converted-space">  </span>dispone<span class="Apple-converted-space">  </span>la<span class="Apple-converted-space">  </span>riduzione<span class="Apple-converted-space">  </span>alla<span class="Apple-converted-space">  </span>meta’<span class="Apple-converted-space">  </span>della <span class="Apple-converted-space">  </span>sanzione <span class="Apple-converted-space">  </span>della sospensione<span class="Apple-converted-space">  </span>della<span class="Apple-converted-space">  </span>patente<span class="Apple-converted-space">  </span>e<span class="Apple-converted-space">  </span>revoca<span class="Apple-converted-space">  </span>la <span class="Apple-converted-space">  </span>confisca <span class="Apple-converted-space">  </span>del <span class="Apple-converted-space">  </span>veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in<span class="Apple-converted-space">  </span>cassazione.<span class="Apple-converted-space">  </span>Il<span class="Apple-converted-space">  </span>ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il<span class="Apple-converted-space">  </span>giudice<span class="Apple-converted-space">  </span>che<span class="Apple-converted-space">  </span>ha<span class="Apple-converted-space">  </span>emesso<span class="Apple-converted-space">  </span>la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a<span class="Apple-converted-space">  </span>richiesta<span class="Apple-converted-space">  </span>del<span class="Apple-converted-space">  </span>pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’<span class="Apple-converted-space">  </span>e delle circostanze della violazione,<span class="Apple-converted-space">  </span>dispone<span class="Apple-converted-space">  </span>la<span class="Apple-converted-space">  </span>revoca<span class="Apple-converted-space">  </span>della<span class="Apple-converted-space">  </span>pena sostitutiva con ripristino di<span class="Apple-converted-space">  </span>quella<span class="Apple-converted-space">  </span>sostituita<span class="Apple-converted-space">  </span>e<span class="Apple-converted-space">  </span>della<span class="Apple-converted-space">  </span>sanzione amministrativa della sospensione della patente e della<span class="Apple-converted-space">  </span>confisca.<span class="Apple-converted-space">  </span></i><b><i>Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non<span class="Apple-converted-space">  </span>piu’<span class="Apple-converted-space">  </span>di una volta.”</i></b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dunque la norma prevede, per una sola volta, di sostituire la pena normativamente prevista in lavori di pubblica utilità all’esito dei quali il reato si considererà estinto con tutti i benefici di legge connessi a tale tipo di pronuncia.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1"><b><i>Avv. Riccardo Ecora</i></b></span></p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/mancata-valutazione-del-servizio-prestato-nelle-scuole-paritarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[Sono pervenute copiose richieste di chiarimenti e delucidazioni in merito alla mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità. Invero, la normativa vigente equipara il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali. Di guisa chè, il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sono pervenute copiose richieste di chiarimenti e delucidazioni in merito alla mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità. Invero, la normativa vigente equipara il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali. Di guisa chè, il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie da parte del M.I.U.R., viola illegittimamente i diritti dei docenti che si vedono quindi costretti a ricorrere al Giudice del Lavoro e sono già numerosi i casi decisi favorevolmente per i lavoratori. Ai fini di un’eventuale azione giudiziaria è necessario fornire la documentazione attestante il servizio svolto presso le scuole paritarie ed il riconoscimento del carattere paritario della scuola.</p>
<p>Proprio a sottolineare, l’illegittimità del divieto sopra richiamato, imposto dal Miur si riporta la decisione del Giudice del Tribunale di Catania che trae origine dal ricorso promosso da una “docente ricorrente” con contestuale istanza cautelare, con il quale, la stessa chiedeva, tra l´altro, previa disapplicazione della Premessa alle “Note Comuni” del C.C.N.I. dell´8.04.16 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, il diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d´insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie (dall´anno scolastico 2000/01 all´anno scolastico 2005/06) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, condannare l´Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 12 nella graduatoria di mobilità per un totale di punti 95, nonché all´attribuzione alla ricorrente della sede spettantele in base al corretto punteggio di mobilità nell´ambito prescelto (ambito 0006 prov. di Catania) come prima preferenza.</p>
<p>Il Giudice del Lavoro dopo aver richiamato ed esaminato la normativa vigente nel nostro ordinamento in materia di parità scolastica, a partire dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, ha avuto modo di richiamare il dettato normativo previsto dall´art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) che ha stabilito che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d´insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. Il Giudice, nel citato provvedimento d´urgenza, ha infine argomentato in ordine alla pretesa inoperatività di tale principio nelle procedure di mobilità che secondo alcune posizioni di parte della giurisprudenza di merito, si applicherebbe solo per le procedure concorsuali finalizzate all´immissione in ruolo e non anche per quelle di mobilità.</p>
<p>Nell´affermare che il principio deve applicarsi anche in detta procedura di mobilità, il Giudice di Catania ha richiamato i pronunciamenti dello stesso Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 9299/2016 R.G. e quelli del Tribunale di Caltagirone – Dott. Gasperini ordinanza dell´11 luglio 2016; del Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119.</p>
<p>“Non vi è ragione di ritenere– afferma la dott.ssa Musumeci nel provvedimento oggetto del presente commento- che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l´individuazione dell´anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità”. Infine il Giudice del Lavoro di Catania sostiene che se non si ragionasse in questi termini, “ si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz´altro contraria ai principi di eguaglianza e d´imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.</p>
<p>Il Giudice ha tenuto conto della situazione particolare della ricorrente che era titolare in una sede della Capitale, quindi nel Lazio, che aveva ottenuto per l´anno 2016/2017 un assegnazione provvisoria fino al 30 giugno e della distanza della sede in cui era stata individuata la titolarità ( Istituto Comprensivo P. di Roma) dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in tenera età e dal coniuge. Accertato il conseguente pregiudizio per l´unità della famiglia che in caso di permanenza a Roma si sarebbero, gravemente compromesse l´unità e la serenità del nucleo familiare, di cui, come detto, fanno parte anche due bambini di 9 e 6 anni la famiglia il Giudice, ha dichiarata l´esistenza del periculum.</p>
<p>Avv. Orazio Urzì</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità medica</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/le-novita-introdotte-dalla-legge-gelli-bianco-in-materia-di-responsabilita-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[Sempre più frequentemente la cronaca registra, purtroppo, denunce di casi, veri o presunti, di medical malpractice, che hanno enormemente accresciuto il contenzioso in materia. Dall’altro lato, di converso, assistiamo ad una sempre maggiore diffusione della “medicina difensiva”, con le conseguenti ripercussioni, non solo in termini di costi del SSN, di lunghi tempi di degenza, ma, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più frequentemente la cronaca registra, purtroppo, denunce di casi, veri o presunti, di medical malpractice, che hanno enormemente accresciuto il contenzioso in materia. Dall’altro lato, di converso, assistiamo ad una sempre maggiore diffusione della “medicina difensiva”, con le conseguenti ripercussioni, non solo in termini di costi del SSN, di lunghi tempi di degenza, ma, soprattutto, in termini di efficienza della stessa azione sanitaria.</p>
<p>Tutto ciò denota principalmente un mutamento della relazione medico-paziente. Se, in passato, il medico godeva di una fiducia illimitata, oggi, invece, una maggiore consapevolezza e la rivendicazione del potere di autodeterminazione dell’individuo hanno messo in crisi il modello tradizionale, c.d. ippocratico, e portato, anche sul piano giuridico, ad elaborare una serie di garanzie a favore del paziente.</p>
<p>Con l’intento di ripristinare un punto di equilibrio tra la posizione del paziente e quella dell’esercente la professione sanitaria è recentemente intervenuta la L. 8 marzo 2017 n. 24, Legge Gelli-Bianco, che segue il D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. nella L. 8 novembre 2012 n. 189, Legge Balduzzi.</p>
<p>Tra gli obiettivi delle nuove disposizioni viene prevista la “sicurezza delle cure e della persona assistita”, come si legge non solo nella denominazione della legge, ma anche nella rubrica dell’art.1 ed ancora nell’incipit del medesimo articolo. Tale finalità, che trova il proprio fondamento nel diritto costituzionale della salute ex art. 32 Cost., viene perseguita mediante l’insieme di attività volte “alla prevenzione” e alla “gestione del rischio” sanitario. Si tratta di obiettivi che il legislatore aveva già rappresentato con la Legge di Stabilità 2016 come un “Interesse primario” del SSN, in quanto il conseguimento di tali obiettivi consente una maggiore “appropriatezza delle risorse disponibili” e garantisce la “tutela del paziente” (art. 1, comma 538, L. 28 dicembre 2015 n. 208).</p>
<p>Viene, pertanto, rafforzata una politica di gestione dei rischi, nell’ottica della quale vanno ricondotti l’istituzione in ogni Regione del “Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente” (art. 2, Legge Gelli-Bianco), che raccoglie i dati sui rischi e sul contenzioso a livello regionale, e l’istituzione dell’”Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”, (art. 3, Legge Gelli-Bianco), che, acquisiti tali dati, ha il compito di individuare idonee misure di prevenzione e gestione del rischio.</p>
<p>È chiaro, in tale contesto, l’intento del legislatore di prestare una “tutela del paziente”, anticipata ad una efficace attività di prevenzione del rischio clinico, che dovrebbe tradursi negli obiettivi in uno strumento deflattivo del contenzioso.</p>
<p>In quest’ottica va inquadrata la disciplina della gestione del rischio sanitario, l’allocazione delle relative responsabilità e la corrispondente tutela del danneggiato.</p>
<p>In materia penale vengono ridisegnate le fattispecie di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., quando tali reati sono commessi “nell’esercizio della professione sanitaria”. L’art. 6 della nuova legge introduce l’art. 590 sexies c.p., ove, ferma restando la responsabilità del sanitario per negligenza ed imprudenza, viene introdotta una causa di non punibilità, qualora tali eventi si siano verificati a causa di imperizia, ma siano state rispettate le linee guida previste in materia e le buone pratiche clinico-assistenziali.</p>
<p>L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco definisce le modalità di elaborazione e pubblicazione delle linee guida. Tanto tale norma quanto il successivo art. 6, introduttivo del nuovo art. 590 sexies c.p., fanno però salva la “specificità del caso concreto”.</p>
<p>Interessante la lettura data, a riguardo, dalla Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, nella recente sentenza del 7 giugno 2017 n. 28187. La Corte, dopo un’ampia riflessione, che non ha mancato di evidenziare anche gli aspetti più controversi e contraddittori della riforma, chiarisce il significato delle nuove disposizioni proprio alla luce delle “finalità della nuova legge: sicurezza delle cure “parte costitutiva del diritto alla salute” e corretta gestione del rischio clinico”. Da una parte, la volontà di regolare lo svolgimento dell’attività sanitaria in modo conforme ad evidenze scientifiche controllate, per superare le incertezze avute in passato riguardo l’individuazione delle direttive scientificamente qualificate, dall’altro, la consapevolezza che si tratta pur sempre di direttive di massima, che devono confrontarsi con le peculiarità del caso concreto.</p>
<p>L’esatta interpretazione di tale disposizione è di fondamentale importanza, non solo perché esclude la punibilità in campo penale, ma anche perché la condotta del sanitario, valutata ai sensi dell’art. 5 della nuova legge e dell’art. 590 sexies c.p., introdotto dal successivo art. 6, diviene elemento, di cui il giudice terrà conto “nella determinazione del risarcimento del danno” in sede civile.</p>
<p>Sul piano civilistico l’art. 7 della Legge n. 24/2017 adotta il sistema del “doppio binario”, prevedendo la responsabilità civile sia della struttura che del sanitario, ma con disposizioni, che costituiscono oggi norme imperative, in cui sono diversamente disciplinate le due ipotesi di responsabilità.</p>
<p>La struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., pertanto, la responsabilità di quest’ultima viene inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. A riguardo, del resto, anche in passato si era avuto un orientamento uniforme, sia in dottrina che in giurisprudenza, che aveva ricondotto il rapporto tra struttura sanitaria e paziente al “contratto atipico di spedalità” (si veda, ex multis, Cass. sent. n. 21090/2015).</p>
<p>Diversamente per il sanitario, il quale, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., quindi a titolo di responsabilità extracontrattuale. Viene, pertanto, superato il tradizionale orientamento, che aveva inquadrato la responsabilità del medico nell’ambito della responsabilità di natura contrattuale, e, specificatamente, “da contatto sociale” (Cass. sent n. 589/1999), orientamento ancora seguito da una parte della giurisprudenza anche dopo la Legge Balduzzi, in cui il richiamo all’art. 2043 aveva dato luogo ad alcuni contrasti giurisprudenziali anche all’interno di uno stesso Tribunale (cfr. Trib. Milano sent. 17.07.2014 n. 9693 e Trib. Milano sent. 18.11.2014 n. 13574).</p>
<p>Ricondurre la responsabilità del sanitario nell’ambito della responsabilità extracontrattuale anziché in quella contrattuale non ha, però, valenza meramente teorica, ma, al contrario, ha precise ripercussioni sul piano pratico. Diverso è, infatti, il termine di prescrizione entro il quale il paziente, che asserisce di aver subito un danno, deve agire: 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale, 10 anni in caso di responsabilità contrattuale. Diverso è anche il regime dell’onere della prova, che nel primo caso grava interamente sul soggetto danneggiato, mentre, nella seconda ipotesi, resta a carico del convenuto l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza del caso.</p>
<p>Si è tentato, pertanto, almeno negli intenti, di concentrare la responsabilità, principalmente, in capo alle strutture sanitarie, queste ultime potranno poi proporre azione di rivalsa, ai sensi dell’art. 9 Legge Gelli-Bianco, nei confronti del sanitario, ma “solo in caso di dolo o colpa grave”, nel rispetto di precisi termini di decadenza. Si è così, almeno nelle intenzioni del legislatore, cercato di costruire un clima più sereno, in cui il sanitario può operare, e porre un freno alla c.d. “medicina difensiva”. In tale contesto va ricondotto anche un rafforzamento degli strumenti deflattivi del contenzioso in materia con la previsione, ai sensi dell’art. 8 della Legge cit., di una consulenza tecnica preventiva a scopi conciliativi, come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, ferma restando, in alternativa, la possibilità di esperire il procedimento di mediazione.</p>
<p>Per converso, si è cercato di garantire il paziente già nella fase di prevenzione e gestione del rischio, che dovrebbe tradursi negli obiettivi in una “sicurezza delle cure e della persona assistita”. Sul piano del contenzioso, ferma restando per il paziente la più favorevole disciplina della responsabilità contrattuale da far valere in capo alle strutture sanitarie, è stato previsto a livello normativo un generale obbligo di copertura assicurativa, tanto per le strutture sanitarie che per i sanitari, ed è stato istituito un Fondo di garanzia, che ne completa la tutela. Infine, in tale contesto è stata riconosciuta al soggetto danneggiato la possibilità di esperire un’azione diretta nei confronti delle rispettive imprese di assicurazione.</p>
<p>avv. Maria Stimoli</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riparto delle spese condominiali tra locatore e conduttore</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/riparto-delle-spese-condominiali-tra-locatore-e-conduttore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[Riparto delle spese condominiali tra locatore e conduttore La problematica relativa alla ripartizione delle spese tra proprietario / locatore e conduttore / inquilino ha spesso sollevato controversie e dubbi. Riteniamo opportuno, al fine di tentare di fare chiarezza, esporre quanto segue: 1) Normativa.La disciplina della “vessata questio” trova fondamento nell’art  1546 codice civile e nella [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="_2cuy _3dgx" data-block="true" data-editor="deid" data-offset-key="561vv-0-0">
<p><b>Riparto delle spese condominiali tra locatore e conduttore</b></p>
<p>La problematica relativa alla ripartizione delle spese tra proprietario / locatore e conduttore / inquilino ha spesso sollevato controversie e dubbi. Riteniamo opportuno, al fine di tentare di fare chiarezza, esporre quanto segue:</p>
<p>1) Normativa.<br />La disciplina della “vessata questio” trova fondamento nell’art  1546 codice civile e nella legge 27/7/1978 n. 312:<br />– Art 1546 c.c.: ” Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [1583] (1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [1609, 1621, 2153, 2764] (2).<br />Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione (3) sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.<br />Alla luce del dettato normativo ” in primis” si deve individuare la tipologia di intervento da eseguire. In linea di massima gli interventi di carattere straordinario sono a carico del proprietario / locatore mentre gli interventi di piccola manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore / inquilino.<br />– Art 9 legge 27/7/1978 n. 312: ” sono interamente a carico del conduttore ( inquilino), salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per la portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore”.<br />D regola, salvo patto contrario tra proprietario e conduttore, quest’ultimo è obbligato a corrispondere  all’amministratore del condominio le spese relative alla gestione delle parti comuni, definite altresì come costi ordinari, mentre il proprietario dell’immobile deve partecipare a tutte quelle spese relative a parti comuni di natura straordinaria come ad esempio i lavori della facciata condominiale o di rifacimento di impianti. Il legislatore ha, tuttavia, previsto che le parti possano in sede di redazione e stipula del contratto di locazione disciplinare in maniera diversa i criteri di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>CORTILE</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione completa di recinzioni e cancelli o sostituzione degli elementi già esistenti</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Riparazione e verniciatura di cancelli o recinzioni</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione o riparazione di sistemi di apertura automatizzata</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Manutenzione ordinaria delle apparecchiature di apertura automatizzata</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Pavimentazione di cortili e marciapiedi</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Realizzazione o rifacimento di segnaletica per delimitare i posti auto</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Acquisto e messa a dimora del verde (alberi, siepi e prati) o sua sostituzione</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Acquisto e riparazione delle attrezzature per il giardino</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Attività ordinaria di giardinaggio</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione e riparazione dell’impianto di irrigazione</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione e riparazione di panchine, giochi e attrezzature di intrattenimento</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione dell’impianto di illuminazione</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinaria manutenzione dell’impianto di illuminazione e sostituzione lampadine</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi di energia elettrica</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulizia cortili, aree verdi e sgombero neve, compreso l’acquisto dei materiali necessari</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>CANTINE, SOLAI E ULTERIORI SPAZI DI DISIMPEGNO</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione o riadattamento dell’impianto elettrico</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Sostituzione lampadine e manutenzione ordinaria delle parti elettriche</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, riadattamento e manutenzione dell’impianto idrico</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Disinfestazione e derattizzazione</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi idrici e di energia elettrica</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Tinteggiatura di muri e soffitti</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulizia ordinaria, compreso l’acquisto dei materiali necessari</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>SCALE, MURI E ZONE COMUNI</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Ricostruzione di scale, gradini e pavimentazione dei pianerottoli</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Tinteggiatura e verniciatura di pareti e infissi dell’area scale</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Opere murarie atte al rinforzamento dell’edificio</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Fornitura e riparazione del tetto</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione e sostituzione dell’impianto elettrico e delle sue parti</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Acquisto di zerbini</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Acquisto e installazione delle caselle postali</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione e riparazione di dispositivi di chiusura e chiavi</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione e costi di collaudo dell’impianto antincendio</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Fornitura estintori</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Ricarica estintori</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, riparazione e sostituzione di accessori di illuminazione (ad esempio, lampadari e plafoniere)</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Sostituzione lampadine</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi elettricità</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>AMMINISTRAZIONE</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Depositi cauzionali per i servizi condivisi</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Assicurazione dello stabile</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Spese amministrative e postali</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Documenti e altro materiale richiesto dal conduttore</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Spese per assemblee richieste dagli inquilini</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Compenso dell’amministratore</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Tassa per occupazione di suolo pubblico per passi carrabili</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Tassa per occupazione di suolo pubblico per lavori di condominio</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>ASCENSORE</strong></p>
</td>
<td>Pertinenza</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione e riparazione cabina, motore, funi, parti meccaniche ed elettriche</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi elettrici</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni (pulsanti, dispositivi di chiusura, piccole parti elettriche o meccaniche)</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Ispezioni e collaudi regolari</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Eventuale messa a norma e rinnovo licenza di esercizio</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>AUTOCLAVE</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione o sostituzione completa dell’impianto</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Sostituzione di componenti primarie (ad esempio pompa, serbatoio o elemento rotante)</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi elettrici per forza motrice</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Imposte e collaudo iniziale e periodico dell’impianto</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Ricarico pressione del serbatoio</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi idrici</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulizia e depurazione ordinaria</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>FOGNE E SCARICHI</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Allacciamento alla rete comunale</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Rifacimento e riparazione della rete fognante (comprese fosse biologiche e pozzi neri), delle colonne montanti e della rete di raccolta</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulizia, spurgo e disotturazione dei pozzetti, delle fosse biologiche e dei pozzi neri</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Riparazione e sostituzione di elementi primari dell’impianto</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Riparazione e pulizia ordinaria dei sifoni</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>IMPIANTO TELEVISIVO COMUNE</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, riparazione e sostituzione dell’impianto centralizzato</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Aggiunta di singoli apparecchi di ricezione</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Sostituzione cavi, prese e accessori correlati</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>PARETI STRUTTURA</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Restauro e riparazione delle pareti esterne</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Tinteggiatura di muri, basamenti, balconi e rifacimento dell’intonaco</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>PORTIERATO</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità particolari previsti dal Contratto Nazionale o accordi specifici richiesti dagli inquilini</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Divise da lavoro</td>
<td>90% I<br />10% P</td>
</tr>
<tr>
<td>Trattamento economico (salario, ferie, indennità)</td>
<td>90% I<br />10% P</td>
</tr>
<tr>
<td>Indennità sostitutiva prevista dal Contratto Nazionale</td>
<td>90% I<br />10% P</td>
</tr>
<tr>
<td>Manutenzione della guardiola</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>PULIZIA</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Fornitura di attrezzature e macchinari</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Compenso per l’addetto alla raccolta e contributi previdenziali e assicurativi</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Acquisto di materiali di base (ad esempio, sacchetti per la pre-raccolta)</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Eventuale derattizzazione o disinfestazione dei locali di raccolta</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Tassa rifiuti urbani o tariffa sostitutiva</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>RISCALDAMENTO, ACQUA CALDA, CONDIZIONAMENTO E ACQUA DOLCE</strong></p>
</td>
<td><strong>Pertinenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione e adeguamento degli impianti</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Sostituzione e riparazione di parti primarie (ad esempio caldaia, bruciatore, canna fumaria e cisterne) e apparecchiature</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione, sostituzione e collaudo (anche periodico) dell’impianto antincendio</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Ricarica estintori</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Lettura dei contatori</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumi, costi di fornitura e acquisto di combustibile</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulizia annuale ordinaria</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Manutenzione dei depuratori d’acqua</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dell’impianto autonomo</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>Installazione e riparazione dei componenti dell’impianto di trattamento delle acque potabili</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Fornitura di sali, resine e altri materiali necessari all’uso</td>
<td>I
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nonostante i criteri di legge, sovente è intervenuta la giurisprudenza della Cassazione per dirimere i conflitti insorti nell’ipotesi di vuoto normativo. Ad esempio molti erano stati in passato i contrasti giurisprudenziali in merito alle spese relative al compenso dell’amministratore del condominio ovvero se si dovevano porre a carico del locatore o del conduttore. La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 2597/1984 del 20/04/1984 statuì che il compenso dell’amministratore, doveva essere posto a carico del proprietario locatore, atteso che il proprietario è il diretto interessato all’attività di amministrazione e, del resto, è questi l’effettivo mandante dell’amministratore (colui, cioè, che vota in assemblea per la sua nomina e, quindi, gli conferisce formalmente l’incarico). Ciò ovviamente, salvo, che in seno al contratto di locazione si stato pattuito diversamente.<br />Infine rileviamo che l’amministratore può agire legalmente nei confronti del solo proprietario e non anche del conduttore per la riscossione degli oneri condominiali. Con la conseguenza che ove il conduttore non dovesse spontaneamente corrispondere gli oneri condominiali all’amministratore, il proprietario sarà costretto a pagare al condominio, salvo agire legalmente nei confronti del conduttore per il recupero di quanto dallo stesso pagato.<br />Di seguito si riporta una tabella esemplificativa dei criteri di riparto delle spese tra proprietario indicato con la lettera “P” e inquilino indicato con la lettera “I” relativa alle parti comuni condominiali.</p>
</div>
<header class="entry-header">
<p class="summary entry-summary">a cura dell’Avv. Claudio Nicosia</p>
</header>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danno da vacanza rovinata</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/testil-mancato-versamento-di-tfr-da-parte-del-datore-non-pregiudica-il-diritto-del-lavoratore-agricolo-rispetto-allente-previdenziale-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[E’ oramai trascorso il tempo delle vacanze estive e può essere utile parlare di una specifica tipologia di danno “il danno da vacanza rovinata” e cioè il danno che il turista può aver subito a causa dell’impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato per problemi legati all’organizzazione del soggiorno, del mezzo di trasporto, ovvero, da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ oramai trascorso il tempo delle vacanze estive e può essere utile parlare di una specifica tipologia di danno “il danno da vacanza rovinata” e cioè il danno che il turista può aver subito a causa dell’impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato per problemi legati all’organizzazione del soggiorno, del mezzo di trasporto, ovvero, da altre cause che di fatto compromettono lo stato psicofisico del viaggiatore.</p>
<p>E’ frequente, purtroppo, durante la propria vacanza imbattersi in inconvenienti quali il ritardo dell’aereo, la perdita del bagaglio, strutture alberghiere, residence o case vacanze inadeguate e che non rispettano quanto promesso nel pacchetto turistico, tutti disagi questi che possono rovinare il desiderato viaggio.</p>
<p>Nel nostro ordinamento, il danno da vacanza rovinata è espressamente previsto dall’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) il quale dispone che: “ Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.</p>
<p>Tale danno, quindi, che rientra tra i danni non patrimoniali, può configurarsi quale vera e propria perdita di un’occasione di relax.</p>
<p>Prima del 2011, tale voce di danno veniva ricondotta in maniera generica nell’ambito dell’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale, con i conseguenti limiti derivanti dall’applicazione del suddetto articolo. A seguito dell’introduzione di tale voce di danno nel Codice del Turismo, ai fini della piena tutela del turista, con una norma specifica è stata finalmente riconosciuta la piena risarcibilità del suddetto danno.</p>
<p>Perché, però, il danno da vacanza rovinata possa essere risarcito devono sussistere specifici requisiti:</p>
<p>-deve trattarsi di inadempimento contrattuale o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico;</p>
<p>-l’inadempimento non deve essere di poca importanza;</p>
<p>-il turista deve dimostrare che il disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte, della vacanza programmata, sia dovuto e sia direttamente riconducibile ad uno specifico inadempimento contrattuale da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto turistico.</p>
<p>Sul punto, può essere interessante osservare quanto stabilito recentemente dalla Cassazione Civile, sezione VI, con ordinanza n. 6830 del 16.03.2017, ribadendo il dettato della sentenza della stessa Corte n. 14662 del 14.07.2015.</p>
<p>Nel caso specifico, si trattava di un turista che aveva citato in giudizio il tour operator chiedendo che fosse condannato al risarcimento di tutti danni dal medesimo patiti a causa della rapina di un orologio d’oro subita a seguito di una aggressione, con lesioni personali, avvenuta all’interno di un villaggio turistico, durante la propria vacanza. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il tour operator al versamento di € 2.000,00 quale risarcimento per il furto dell’orologio, mentre respingeva le altre richieste risarcitorie. Successivamente, la Corte di Appello, confermava la precedente pronuncia ed accoglieva anche le ulteriori richieste di risarcimento condannando il tour operator alla corresponsione di € 1.500,00 per danno non patrimoniale da vacanza rovinata, € 1.000,00 per le lesioni subite ed € 1.490,00, a titolo di inadempimento contrattuale per il costo della vacanza non goduta. Il tour operator presentava ricorso in Cassazione.</p>
<p>Ebbene, la Corte di Cassazione, con la menzionata pronuncia, ha ulteriormente ribadito il principio che il tour operator deve risarcire il danno da vacanza rovinata, anche se deve sussistere la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio subito dal turista. Ed invero, nel caso di specie, il verificarsi di episodi di violenza all’interno del villaggio turistico ha compromesso il primario obiettivo della vacanza e, precisamente, quello di godere di un periodo di relax.</p>
<p>Passando, infine, agli aspetti pratici si rammenta che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto turistico deve essere contestata dal turista, mediante apposito reclamo da effettuarsi, o se è possibile direttamente durante il viaggio al rappresentante del posto o all’accompagnatore, ovvero, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza (art. 49 Codice del Turismo).</p>
<p>Il reclamo deve contenere i dati del tour operator, quelli del viaggiatore, del contratto sottoscritto con l’agenzia di viaggi, tour operator o altro intermediario, la descrizione dell’accaduto, dei danni subiti e la relativa documentazione (fiscale, fotografica, medica, depliant illustrativo etc.) a supporto della propria richiesta ( consigliabile anche indicare se vi sono testimoni).</p>
<p>Si precisa che il suddetto termine di 10 giorni, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 297/2011) non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.</p>
<p>Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per danni alla persona, in un anno per danni diversi da quelli alla persona.</p>
<p>Se invece il danno dipende da inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 2951 del codice civile.</p>
<p>Infine, con riferimento alla normativa europea sul danno da vacanza rovinata, si annovera una novità in arrivo, dal 1 luglio 2018, cancellata la vecchia direttiva 90/134/CEE, ci sarà l’equiparazione dei pacchetti turistici acquistati on line a quelli comprati secondo la procedura tradizionale, anche ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.</p>
<p>Dell’ Avv. Oriana Maria Toscano</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il recupero dei crediti verso i condomini morosi</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/09/testil-mancato-versamento-di-tfr-da-parte-del-datore-non-pregiudica-il-diritto-del-lavoratore-agricolo-rispetto-allente-previdenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[La Riforma del Condominio (entrata in vigore il 18 Giugno 2013) ha ampliato i poteri dell’amministrazione condominiale, che acquisisce maggiore autonomia per agire nei confronti di coloro che non corrispondono le spese dovute. Nello specifico, l’art. 1129 del codice civile impone all’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Riforma del Condominio (entrata in vigore il 18 Giugno 2013) ha ampliato i poteri dell’amministrazione condominiale, che acquisisce maggiore autonomia per agire nei confronti di coloro che non corrispondono le spese dovute. Nello specifico, l’art. 1129 del codice civile impone all’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, senza bisogno di essere autorizzato dall’assemblea condominiale. In virtù dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti del condomino moroso, alla sola condizione che l’assemblea abbia approvato i bilanci e il relativo stato di ripartizione, ossia la distinzione delle spese in “capitoli” e la loro suddivisione fra i singoli condomini.</p>
<p>Il verbale assembleare che approva lo stato di ripartizione dei contributi, pur non avendo di per sé valore di titolo esecutivo, ha una qualità probatoria privilegiata che vincola il giudice dell’ingiunzione alla concessione della clausola di immediata esecutività, se richiesta. Prima di procedere al deposito di un ricorso per ingiunzione di pagamento, prassi vuole che sia inviato al condomino moroso un sollecito di pagamento direttamente dall’amministratore, oppure dall’avvocato investito della pratica di recupero crediti. Si tratta, come detto, di una prassi che non è obbligatorio seguire. Ciò vuol dire che l’amministratore potrebbe provvedere a richiedere, per il tramite del legale, direttamente il decreto ingiuntivo, senza formale messa in mora.</p>
<p>Tanto si desume leggendo l’art. 1219, secondo comma n. 3, del codice civile, a mente del quale la costituzione in mora non serve quando il termine di pagamento (solitamente il preventivo approvato indica la scadenza delle singole rate, così come il consuntivo il termine di pagamento dei conguagli) è scaduto e l’adempimento deve essere effettuato presso il domicilio del creditore (nel caso di condominio coincidente con lo studio dell’amministratore). Rispetto alla fase stragiudiziale di recupero del credito è bene precisare due aspetti su questioni ricorrenti: a) il costo del sollecito di pagamento inviato dall’amministratore, salvo adempimento spontaneo da parte del condomino, non può essergli addebitato con decisione assembleare che lo veda contrario; b) le competenze richieste dall’avvocato per la prestazione della propria opera, in mancanza di provvedimento giudiziale di condanna, gravano sul condominio (il cliente dell’avvocato) sulla base dei millesimi di proprietà escluso il condomino moroso (in questo caso controparte del condominio). Contro il decreto ingiuntivo, ricorda l’art. 645 del codice di procedura civile, è possibile proporre opposizione entro quaranta giorni dalla data di notificazione. L’opposizione non sospende la provvisoria esecutività, ove sia stata concessa, ma chiaramente con la stessa è possibile richiederla. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo condominiale non deve essere confuso con uno strumento di contestazione della delibera.</p>
<p>Al riguardo la giurisprudenza è chiarissima: mentre il giudizio di opposizione serve a verificare l’esistenza e l’efficacia della delibera su cui si fonda, ma non ha nulla a che vedere con la valutazione della validità del deliberato, chi invece ritiene una delibera viziata la deve impugnare nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137 c.c. (eventualmente anche con una domanda riconvenzionale nell’ambito del procedimento di opposizione al decreto, ove ne ricorrano i presupposti). In buona sostanza, nel giudizio di opposizione il condomino può contestare il credito affermando che la delibera sul quale si fonda è stata sostituita da un’altra, che il pagamento era già avvenuto, ma non che la delibera è viziata perché non è stato convocato, per errori nella procedura di convocazione, ecc. Durante l’evolversi dell’iter giudiziario per il recupero dei crediti nei confronti del condomino moroso, è previsto che le spese mancanti debbano essere pagate dagli altri condomini: il fatto che chi è in regola debba accollarsi le quote del moroso, è considerato dai più come una grande ingiustizia.</p>
<p>In condominio, il problema di base è che gli effetti del debito accumulato da alcuni condomini (ad esempio la sospensione dell’erogazione di un servizio) ricadono su tutti. Fa eccezione il caso in cui i contratti di fornitura siano singoli. Ma come calcolare tali spese? Queste saranno ripartite tra tutti in percentuale ai millesimi – quelli relativi al tipo di spesa affrontata – ricalcolati con l’esclusione del moroso stesso. Si specifica che, a seguito della recente riforma del condominio, l’amministratore si trova nella condizione di dover trasmettere ai creditori insoddisfatti i nominativi e le quote di debito dei morosi. Per quale motivo? In modo tale che possano agire esclusivamente contro chi non ha pagato e, solo se il tentativo fallisce, verso l’intero condominio.“</p>
<address>Potrebbe interessarti: <a href="http://www.cataniatoday.it/blog/motus-il-professionista-risponde/il-recupero-dei-crediti-verso-i-condomini-morosi.html">http://www.cataniatoday.it/blog/motus-il-professionista-risponde/il-recupero-dei-crediti-verso-i-condomini-morosi.html</a><br />Seguici su Facebook: <a href="http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278">http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278</a></address><address> </address><address>
<p class="summary entry-summary">A cura dell’avvocato Orazio Arena</p>
</address>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
