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	<title>Diritti dei Creditori e dei Debitori &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<description>Avvocati &#38; Partners</description>
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	<title>Diritti dei Creditori e dei Debitori &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<item>
		<title>Le clausole che attribuiscono il diritto al compenso sono nulle qualora il mediatore non ha svolto alcuna prestazione.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/11/19/le-clausole-che-attribuiscono-il-diritto-al-compenso-sono-nulle-qualora-il-mediatore-non-ha-svolto-alcuna-prestazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione civile, sentenza n. 19565/2020 Principi di diritto:&#8211; “La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. È compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte di Cassazione civile, sentenza n. 19565/2020</strong></p>
<p>Principi di diritto:<br />&#8211; “La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. È compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata svolta dal mediatore attraverso le attività propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all&#8217;acquisto del bene”.<br />&#8211; “Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest&#8217;ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest&#8217;ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”.</p>
<p>ORIENTAMENTI RECENTI:<br />È vessatoria la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di mancata conclusione del contratto di vendita, quando essa non preveda un meccanismo di adeguamento della provvigione all’attività espletata al momento del recesso. La prestazione del mediatore consiste infatti nell’attività di ricerca di terzi interessati all’affare, e la provvigione deve essere commisurata al tempo ed all’attività in tal senso svolta dal mediatore. Pertanto, in caso di recesso dal contratto di mediazione prima della conclusione dell’affare, il compenso del mediatore deve risultare proporzionato all’attività effettivamente prestata. Il sinallagma non è rispettato invece nel caso in cui a fronte di nessuna prestazione da parte del mediatore, egli pretenda il pagamento della penale in virtù dell’esercizio del semplice recesso di controparte. (Cass. civ. sez. III del 03/22/2010 n. 22357)</p>


<p></p>
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		<item>
		<title>Locazione: l’impianto elettrico non a norma rientra tra i vizi e non tra le riparazioni straordinarie</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/05/21/locazione-limpianto-elettrico-non-a-norma-rientra-tra-i-vizi-e-non-tra-le-riparazioni-straordinarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 12:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Catania sez. V, 23/04/2019, n.1674 Il difetto dell&#8217;impianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo l&#8217;art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Tribunale Catania sez. V, 23/04/2019, n.1674</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Il difetto dell&#8217;impianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo l&#8217;art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l&#8217;idoneità all&#8217;uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili e per il quale, il locatore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa al momento della consegna (ovvero l&#8217;impossibilità di venirne a conoscenza con la normale diligenza), è tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi stessi.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I vari conti bancari non vanno intesi come unico conto dall’apertura del primo alla chiusura dell’ultimo</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/05/21/i-vari-conti-bancari-non-vanno-intesi-come-unico-conto-dallapertura-del-primo-alla-chiusura-dellultimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 12:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte appello Catania sez. I, 05/03/2019, n.509 La manifestazione da parte della correntista della volontà di chiudere un rapporto ed aprirne un altro e, soprattutto, il meccanismo di cui all&#8217;art. 1853 c.c. comportano che il debito verso la banca determinato dalla chiusura dell&#8217;un conto, avente saldo debitorio, trovi regolazione &#8211; che assume veste definitiva &#8211; con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Corte appello Catania sez. I, 05/03/2019, n.509</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">La manifestazione da parte della correntista della volontà di chiudere un rapporto ed aprirne un altro e, soprattutto, il meccanismo di cui all&#8217;</span></span></span><a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829289&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true">art. 1853 c.c.</a><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;"> comportano che il debito verso la banca determinato dalla chiusura dell&#8217;un conto, avente saldo debitorio, trovi regolazione &#8211; che assume veste definitiva &#8211; con la compensazione mediante il controcredito del correntista esistente nel nuovo conto, e questa definitività appare incompatibile con la soluzione di configurare i vari conti come un unico conto dall&#8217;apertura del primo alla chiusura dell&#8217;ultimo.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Intimazioni di pagamento: non interrompono la prescrizione in difetto di specifici riferimenti e idonea documentazione</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2018/10/22/intimazione-pagamento-catania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 08:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Tribunale Catania Sezione Lavoro,con sentenza n.2907 del 25/06/2018,, richiamandosi a precedenti dell&#8217;Ufficio, ha precisato che ai sensi dell&#8217;art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. &#8220;non appaiono idonei a dimostrare l&#8217;interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario relativi ad intimazioni notificate medio tempore, atteso che questi ultimi, per l&#8217;assenza di specifici riferimenti, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale Catania Sezione Lavoro,con sentenza n.2907 del 25/06/2018,, richiamandosi a precedenti dell&#8217;Ufficio, ha precisato che ai sensi dell&#8217;art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. &#8220;non appaiono idonei a dimostrare l&#8217;interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario relativi ad intimazioni notificate medio tempore, atteso che questi ultimi, per l&#8217;assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa, non potendo sul punto assumere rilevanza i meri estratti di ruolo del Concessionario, da considerarsi atti interni&#8221; (Trib. Di Catania sez. Lavoro, n. 3371/2016 del 22.09.2016).</p>
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