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	<title>Risarcimenti e Garanzie assicurative &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<description>Avvocati &#38; Partners</description>
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	<title>Risarcimenti e Garanzie assicurative &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<item>
		<title>Risarcimento dovuto dalla Pubblica Amministrazione se omette o ritarda a concedere un’autorizzazione.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2021/10/11/risarcimento-dovuto-dalla-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Orazio Torrisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 14:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione civile del 27.07.2021: In caso di condotta illecita della Pubblica Amministrazione, il privato ha diritto al risarcimento del danno se l&#8217;amministrazione abbia leso l&#8217;interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio. Infatti, nel caso di omesso o tardivo rilascio di un&#8217;autorizzazione amministrativa, è legittima la domanda di risarcimento dei danni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile del 27.07.2021: In caso di condotta illecita della Pubblica Amministrazione, <strong>il privato ha diritto al risarcimento</strong> del danno se l&#8217;amministrazione abbia leso l&#8217;interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio.</p>
<p>Infatti, nel caso di omesso o tardivo rilascio di un&#8217;autorizzazione amministrativa, è legittima la domanda di risarcimento dei danni a seguito dell&#8217;obbligo della pubblica amministrazione di organizzare la propria attività per essere sicuro il tempestivo esame delle legittime aspettative dei privati.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criteri di ripartizione dell&#8217;onere probatorio nel caso di malfunzionamento del contatore</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/11/19/criteri-di-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-caso-di-malfunzionamento-del-contatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297/2020 La Corte si è pronunciata sui criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel caso di contestazione degli addebiti per il malfunzionamento del contatore di energia elettrica, in particolare:“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297/2020</strong></p>
<p>La Corte si è pronunciata sui criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel caso di contestazione degli addebiti per il malfunzionamento del contatore di energia elettrica, in particolare:<br>“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice spetta all’utente dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.;<br>poiché le disfunzioni del contatore dipendono da guasti per lo più occulti che comunque necessitano di verifiche tecniche non eseguibili dal debitore in quanto sprovvisto delle necessarie competenze, in applicazione del principio di vicinanza della prova, incombe sull’utente l’onere di contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica, fornendo la prova sui consumi effettivamente effettuati nel periodo di riferimento, mentre incombe sul gestore l’onere di dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante…..omissis….:<br>&#8211; nel caso in cui il contatore risulti regolarmente funzionante, l’utente deve dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi e che si è verificato contro la sua volontà, ma anche che l’impiego abusivo dell’energia da parte di terzi soggetti non è stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili, di aver adottato idonee misure di controllo tese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi;<br>&#8211; inoltre, l’utente deve provare che nessun altro aveva l’accesso al luogo in cui era installata l’utenza e, quindi, deve fornire la prova che l’uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito.”</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risarcimento assicurativo</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/10/17/risarcimento-assicurativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 18:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Risarcibile il trasportato-proprietario di auto con conducente non abilitato alla guida Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con la sentenza 3 luglio 2020, n. 13738 &#8211; Al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la clausola di esenzione della responsabilità, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcibile il trasportato-proprietario di auto con conducente non abilitato alla guida<br /><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con la sentenza 3 luglio 2020, n. 13738</strong><br /><br />&#8211; Al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la clausola di esenzione della responsabilità, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria suddetta e con il principio &#8220;vulneratus ante omnia reficiendus&#8221;, enunciato dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (sent. 1 dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), in forza del quale &#8220;il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all&#8217;identità del conducente&#8221;.<br />&#8211; Ancora, dalla sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin, l&#8217;obiettivo della normativa comunitaria &#8220;consiste nel garantire che l&#8217;assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti&#8221;, di talchè le norme interne dei singoli Stati &#8220;non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile&#8221;, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale &#8220;negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell&#8217;assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno&#8221;, essendo, in particolare, &#8220;irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l&#8217;incidente&#8221;, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone &#8220;che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell&#8217;incidente&#8221;.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo vittime della strada</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/10/13/fondo-vittime-della-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 20:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso escludendo ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e l’assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l&#8217;ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097 ORIENTAMENTO PIÙ RECENTE: (Cass, Sez. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso escludendo ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e l’assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato.</p>
<p>Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l&#8217;ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097</p>
<p>ORIENTAMENTO PIÙ RECENTE:<br />
(Cass, Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019)<br />
&#8211; la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”<br />
&#8211; è stata censurata la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danno Biologico</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/10/13/omicidio-stradale-aspetti-risarcitori-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 20:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Il danno biologico è trasmissibile agli eredi! Lo conferma la Corte Appello di Genova in una recente sentenza: Corte Appello, Genova, sez. II, 13/08/2020, n. 785 “Il danno subito dalla vittima, nell&#8217;ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall&#8217;evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il danno biologico è trasmissibile agli eredi!</p>
<p>Lo conferma la Corte Appello di Genova in una recente sentenza:</p>
<p>Corte Appello, Genova, sez. II, 13/08/2020, n. 785</p>
<p>“Il danno subito dalla vittima, nell&#8217;ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall&#8217;evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all&#8217;indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell&#8217;entità e dell&#8217;intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicidio Stradale &#8211; Aspetti Risarcitori</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/07/30/omicidio-stradale-aspetti-risarcitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 14:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div  data-mk-stretch-content="true" class="wpb_row vc_row vc_row-fluid  mk-fullwidth-false  attched-false     js-master-row  mk-grid">
				
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	<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a; font-family: Helvetica, serif; font-size: large;">in 100 secondi l&#8217;intervista radiofonica dell&#8217;Avv. Orazio Torrisi</span></p>

	<div class="clearboth"></div>
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</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Immissioni di rumore oltre la normale tollerabilità: non esiste un valore assoluto.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/05/21/immissioni-di-rumore-oltre-la-normale-tollerabilita-non-esiste-un-valore-assoluto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 12:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Catania sez. III, 16/04/2019, n.1581 Ai sensi dell&#8217;art. 844 c.c. il proprietario di un fondo può impedire le immissioni derivanti dal fondo vicino solo ove eccedenti la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi e alla necessità di bilanciare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il limite della tollerabilità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Tribunale Catania sez. III, 16/04/2019, n.1581</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Ai sensi dell&#8217;art. 844 c.c. il proprietario di un fondo può impedire le immissioni derivanti dal fondo vicino solo ove eccedenti la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi e alla necessità di bilanciare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il limite della tollerabilità va valutato caso per caso, dal punto di vista del fondo che lo subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi, cioè della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera. Dunque tale limite non coincide con quelli variamente previsti da leggi e regolamenti a tutela di interessi di carattere generale, anche se si ritiene che, di regola, la violazione di detti limiti importi, per ciò solo, l&#8217;intollerabilità dell&#8217;immissione anche nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato in quanto il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz&#8217;altro gli estremi di un illecito anche se l&#8217;eventuale non superamento non può considerarsi senz&#8217;altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall&#8217;art. 844 c.c..</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immissioni intollerabili: il proprietario non risponde del fatto dannoso causato dal solo conduttore</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2018/10/22/immissioni-intollerabili-catania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 07:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[Se le immissioni intollerabili provengono da un immobile in locazione, la responsabilità ex articolo 2043 del Cc può essere affermata nei confronti del proprietario locatore solo se questi ha concorso alla realizzazione del fatto dannoso e non, invece, per aver omesso di diffidare formalmente il conduttore ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se le immissioni intollerabili provengono da un immobile in locazione, la responsabilità ex articolo 2043 del Cc può essere affermata nei confronti del proprietario locatore solo se questi ha concorso alla realizzazione del fatto dannoso e non, invece, per aver omesso di diffidare formalmente il conduttore ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi. Tribunale Catania sez. III, 19/03/2018, n.1249</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificato agibilità: la mancanza nella compravendita può comportare solo il risarcimento del danno</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2018/10/03/certificato-agibilita-la-mancanza-nella-compravendita-puo-comportare-solo-il-risarcimento-del-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 15:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Tribunale Catania sez. I, con sentenza n. 1076 del 07/03/2018 statuisce che la mancata consegna del certificato d&#8217;agibilità non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto contrattuale in quanto non incide sulla concreta utilizzabilità del bene ai fini abitativi ma può dar luogo ad un danno risarcibile (danno emergente) in quanto obbliga l&#8217;acquirente a provvedere in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale Catania sez. I, con sentenza n. 1076 del 07/03/2018 statuisce che la mancata consegna del certificato d&#8217;agibilità non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto contrattuale in quanto non incide sulla concreta utilizzabilità del bene ai fini abitativi ma può dar luogo ad un danno risarcibile (danno emergente) in quanto obbliga l&#8217;acquirente a provvedere in proprio ovvero a subire un riduzione del valore dell&#8217;immobile acquistato per problemi di commerciabilità.</p>
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		<title>Sinistri stradali e lesioni. Importante ordinanza della Cassazione «anti-assicurazioni»</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 14:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[Il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali nonostante il decreto “Cresci Italia” che intendeva attuare tale automatismo. Radiografie, tac e rmn costituiscono l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l&#8217;esame clinico strumentale: la sussistenza dell&#8217;invalidità permanente non può essere esclusa per il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali nonostante il decreto “Cresci Italia” che intendeva attuare tale automatismo. Radiografie, tac e rmn costituiscono l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l&#8217;esame clinico strumentale: la sussistenza dell&#8217;invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini.</h6>
<p>Gli accertamenti diagnostici come radiografie, tac, rmn e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini, non sono condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del risarcimento dell’invalidità permanente a seguito di un sinistro stradale. Ciò, nonostante le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Cresci Italia” che, com’è noto, ha modificato l’articolo 139, comma secondo, del codice delle assicurazioni private. Per la Cassazione Civile, con l’importante ordinanza 22066/18, pubblicata l’11 settembre, che si pone in continuità con le due precedenti decisioni 18773/16 e 1272/18, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell’invalidità permanente risulta vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale: la diagnostica per immagini deve ritenersi l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l&#8217;esame clinico strumentale. Nella fattispecie che ha sollevato nuovamente un tema ancora dibattuto e che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sino alla decisione in commento, è continuato ad essere sentito come un punto di forza in mano alle assicurazioni nella quantificazione dei danni permanente, specie in tema di microlesioni, i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte, hanno accolto il ricorso dei danneggiati dopo che si erano viste rigettare le proprie richieste risarcitorie in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Lauro ed in secondo innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’appello. Per gli ermellini, ha errato il Tribunale a sostenere che il mero riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe sufficiente soltanto per risarcire il danno da invalidità temporanea. Al contrario, sulla scia dei richiamati precedenti della stessa Corte, con l’ordinanza in commento, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito il principio secondo cui, «deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell&#8217;invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell&#8217;invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale». Al giudice del merito, quindi, dovrà essere demandato l’accertamento dell&#8217;«invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti e se la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l&#8217;esame clinico strumentale». Insomma, con la decisione di oggi, le assicurazioni non potranno più eccepire l’assenza di esami strumentali con referti per immagini per non liquidare i danni permanenti se gli stessi sono comunque dimostrabili a seguito delle necessarie e rigorose verifiche medico legali che possono riguardare il singolo caso.</p>
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