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	<title>intimazione pagamento catania &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<description>Avvocati &#38; Partners</description>
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	<title>intimazione pagamento catania &#8211; Studio Legale TAN</title>
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	<item>
		<title>Per il Tribunale di Trento (sentenza 712/2025) è legittimo il divieto di animali nei regolamenti di condominio contrattuali</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2026/01/23/per-il-tribunale-di-trento-sentenza-712-2025-e-legittimo-il-divieto-di-animali-nei-regolamenti-di-condominio-contrattuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha modificato l&#8217;art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Tuttavia, per il Tribunale di Trento l&#8217;art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Legge 11 dicembre 2012, n. 220</strong> ha modificato l&#8217;art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».</p>
<p><br />Tuttavia, per il Tribunale di Trento l&#8217;art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a maggioranza dall&#8217;assemblea dei condòmini; non a quelli contrattuali poiché rivestono natura negoziale e vincolano le parti in virtù dell&#8217;autonomia privata.</p>
<p><br />Dunque, se il divieto di introdurre o detenere animali domestici in condominio è stato introdotto con regolamento a seguito di contratto (e non per approvazione della assemblea) esso resta pienamente efficace purché la clausola limitativa sia chiara, espressa e richiamata nell&#8217;atto di acquisto determinando un vincolo accettato volontariamente dall&#8217;acquirente.<br />La Corte di Cassazione ancora ad oggi non si è pronunciata su questa questione.</p>


<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Criteri di ripartizione dell&#8217;onere probatorio nel caso di malfunzionamento del contatore</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/11/19/criteri-di-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-caso-di-malfunzionamento-del-contatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297/2020 La Corte si è pronunciata sui criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel caso di contestazione degli addebiti per il malfunzionamento del contatore di energia elettrica, in particolare:“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297/2020</strong></p>
<p>La Corte si è pronunciata sui criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel caso di contestazione degli addebiti per il malfunzionamento del contatore di energia elettrica, in particolare:<br>“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice spetta all’utente dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.;<br>poiché le disfunzioni del contatore dipendono da guasti per lo più occulti che comunque necessitano di verifiche tecniche non eseguibili dal debitore in quanto sprovvisto delle necessarie competenze, in applicazione del principio di vicinanza della prova, incombe sull’utente l’onere di contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica, fornendo la prova sui consumi effettivamente effettuati nel periodo di riferimento, mentre incombe sul gestore l’onere di dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante…..omissis….:<br>&#8211; nel caso in cui il contatore risulti regolarmente funzionante, l’utente deve dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi e che si è verificato contro la sua volontà, ma anche che l’impiego abusivo dell’energia da parte di terzi soggetti non è stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili, di aver adottato idonee misure di controllo tese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi;<br>&#8211; inoltre, l’utente deve provare che nessun altro aveva l’accesso al luogo in cui era installata l’utenza e, quindi, deve fornire la prova che l’uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito.”</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le clausole che attribuiscono il diritto al compenso sono nulle qualora il mediatore non ha svolto alcuna prestazione.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/11/19/le-clausole-che-attribuiscono-il-diritto-al-compenso-sono-nulle-qualora-il-mediatore-non-ha-svolto-alcuna-prestazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione civile, sentenza n. 19565/2020 Principi di diritto:&#8211; “La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. È compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte di Cassazione civile, sentenza n. 19565/2020</strong></p>
<p>Principi di diritto:<br />&#8211; “La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. È compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata svolta dal mediatore attraverso le attività propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all&#8217;acquisto del bene”.<br />&#8211; “Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest&#8217;ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest&#8217;ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”.</p>
<p>ORIENTAMENTI RECENTI:<br />È vessatoria la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di mancata conclusione del contratto di vendita, quando essa non preveda un meccanismo di adeguamento della provvigione all’attività espletata al momento del recesso. La prestazione del mediatore consiste infatti nell’attività di ricerca di terzi interessati all’affare, e la provvigione deve essere commisurata al tempo ed all’attività in tal senso svolta dal mediatore. Pertanto, in caso di recesso dal contratto di mediazione prima della conclusione dell’affare, il compenso del mediatore deve risultare proporzionato all’attività effettivamente prestata. Il sinallagma non è rispettato invece nel caso in cui a fronte di nessuna prestazione da parte del mediatore, egli pretenda il pagamento della penale in virtù dell’esercizio del semplice recesso di controparte. (Cass. civ. sez. III del 03/22/2010 n. 22357)</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risarcimento assicurativo</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/10/17/risarcimento-assicurativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 18:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Risarcibile il trasportato-proprietario di auto con conducente non abilitato alla guida Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con la sentenza 3 luglio 2020, n. 13738 &#8211; Al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la clausola di esenzione della responsabilità, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcibile il trasportato-proprietario di auto con conducente non abilitato alla guida<br /><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con la sentenza 3 luglio 2020, n. 13738</strong><br /><br />&#8211; Al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la clausola di esenzione della responsabilità, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria suddetta e con il principio &#8220;vulneratus ante omnia reficiendus&#8221;, enunciato dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (sent. 1 dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), in forza del quale &#8220;il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all&#8217;identità del conducente&#8221;.<br />&#8211; Ancora, dalla sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin, l&#8217;obiettivo della normativa comunitaria &#8220;consiste nel garantire che l&#8217;assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti&#8221;, di talchè le norme interne dei singoli Stati &#8220;non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile&#8221;, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale &#8220;negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell&#8217;assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno&#8221;, essendo, in particolare, &#8220;irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l&#8217;incidente&#8221;, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone &#8220;che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell&#8217;incidente&#8221;.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo vittime della strada</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/10/13/fondo-vittime-della-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 20:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso escludendo ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e l’assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l&#8217;ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097 ORIENTAMENTO PIÙ RECENTE: (Cass, Sez. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso escludendo ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e l’assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato.</p>
<p>Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l&#8217;ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097</p>
<p>ORIENTAMENTO PIÙ RECENTE:<br />
(Cass, Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019)<br />
&#8211; la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”<br />
&#8211; è stata censurata la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danno Biologico</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2020/10/13/omicidio-stradale-aspetti-risarcitori-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 20:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Il danno biologico è trasmissibile agli eredi! Lo conferma la Corte Appello di Genova in una recente sentenza: Corte Appello, Genova, sez. II, 13/08/2020, n. 785 “Il danno subito dalla vittima, nell&#8217;ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall&#8217;evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il danno biologico è trasmissibile agli eredi!</p>
<p>Lo conferma la Corte Appello di Genova in una recente sentenza:</p>
<p>Corte Appello, Genova, sez. II, 13/08/2020, n. 785</p>
<p>“Il danno subito dalla vittima, nell&#8217;ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall&#8217;evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all&#8217;indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell&#8217;entità e dell&#8217;intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicidio Stradale &#8211; Aspetti Risarcitori</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/07/30/omicidio-stradale-aspetti-risarcitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 14:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
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	<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a; font-family: Helvetica, serif; font-size: large;">in 100 secondi l&#8217;intervista radiofonica dell&#8217;Avv. Orazio Torrisi</span></p>

	<div class="clearboth"></div>
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	</div>

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		<title>Immissioni di rumore oltre la normale tollerabilità: non esiste un valore assoluto.</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/05/21/immissioni-di-rumore-oltre-la-normale-tollerabilita-non-esiste-un-valore-assoluto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 12:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimenti e Garanzie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Catania sez. III, 16/04/2019, n.1581 Ai sensi dell&#8217;art. 844 c.c. il proprietario di un fondo può impedire le immissioni derivanti dal fondo vicino solo ove eccedenti la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi e alla necessità di bilanciare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il limite della tollerabilità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Tribunale Catania sez. III, 16/04/2019, n.1581</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Ai sensi dell&#8217;art. 844 c.c. il proprietario di un fondo può impedire le immissioni derivanti dal fondo vicino solo ove eccedenti la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi e alla necessità di bilanciare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il limite della tollerabilità va valutato caso per caso, dal punto di vista del fondo che lo subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi, cioè della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera. Dunque tale limite non coincide con quelli variamente previsti da leggi e regolamenti a tutela di interessi di carattere generale, anche se si ritiene che, di regola, la violazione di detti limiti importi, per ciò solo, l&#8217;intollerabilità dell&#8217;immissione anche nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato in quanto il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz&#8217;altro gli estremi di un illecito anche se l&#8217;eventuale non superamento non può considerarsi senz&#8217;altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall&#8217;art. 844 c.c..</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locazione: l’impianto elettrico non a norma rientra tra i vizi e non tra le riparazioni straordinarie</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/05/21/locazione-limpianto-elettrico-non-a-norma-rientra-tra-i-vizi-e-non-tra-le-riparazioni-straordinarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 12:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Catania sez. V, 23/04/2019, n.1674 Il difetto dell&#8217;impianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo l&#8217;art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Tribunale Catania sez. V, 23/04/2019, n.1674</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Il difetto dell&#8217;impianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo l&#8217;art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l&#8217;idoneità all&#8217;uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili e per il quale, il locatore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa al momento della consegna (ovvero l&#8217;impossibilità di venirne a conoscenza con la normale diligenza), è tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi stessi.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I vari conti bancari non vanno intesi come unico conto dall’apertura del primo alla chiusura dell’ultimo</title>
		<link>https://www.studiolegaletan.it/2019/05/21/i-vari-conti-bancari-non-vanno-intesi-come-unico-conto-dallapertura-del-primo-alla-chiusura-dellultimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 12:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti dei Creditori e dei Debitori]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[intimazione pagamento catania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaletan.it/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[Corte appello Catania sez. I, 05/03/2019, n.509 La manifestazione da parte della correntista della volontà di chiudere un rapporto ed aprirne un altro e, soprattutto, il meccanismo di cui all&#8217;art. 1853 c.c. comportano che il debito verso la banca determinato dalla chiusura dell&#8217;un conto, avente saldo debitorio, trovi regolazione &#8211; che assume veste definitiva &#8211; con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">Corte appello Catania sez. I, 05/03/2019, n.509</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;">La manifestazione da parte della correntista della volontà di chiudere un rapporto ed aprirne un altro e, soprattutto, il meccanismo di cui all&#8217;</span></span></span><a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829289&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true">art. 1853 c.c.</a><span style="color: #4a4a4a;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span style="font-size: large;"> comportano che il debito verso la banca determinato dalla chiusura dell&#8217;un conto, avente saldo debitorio, trovi regolazione &#8211; che assume veste definitiva &#8211; con la compensazione mediante il controcredito del correntista esistente nel nuovo conto, e questa definitività appare incompatibile con la soluzione di configurare i vari conti come un unico conto dall&#8217;apertura del primo alla chiusura dell&#8217;ultimo.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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