Per il Tribunale di Trento (sentenza 712/2025) è legittimo il divieto di animali nei regolamenti di condominio contrattuali
La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha modificato l’art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Tuttavia, per il Tribunale di Trento l’art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a maggioranza dall’assemblea dei condòmini; non a quelli contrattuali poiché rivestono natura negoziale e vincolano le parti in virtù dell’autonomia privata.
Dunque, se il divieto di introdurre o detenere animali domestici in condominio è stato introdotto con regolamento a seguito di contratto (e non per approvazione della assemblea) esso resta pienamente efficace purché la clausola limitativa sia chiara, espressa e richiamata nell’atto di acquisto determinando un vincolo accettato volontariamente dall’acquirente.
La Corte di Cassazione ancora ad oggi non si è pronunciata su questa questione.



