Il concordato minore. L’imprenditore agricolo può esdebitarsi in continuità aziendale.
di Orazio Torrisi- Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile.
Avvocati Cassazionisti.
Esperti in materia di sovraindebitamento e crisi di impresa.
Il concordato minore del sovraindebitato è una procedura concorsuale giudiziale, di natura volontaria, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, artt. 74–83 CCII), finalizzata alla regolazione della crisi del debitore che non rientra nell’ambito delle procedure concorsuali “maggiori”.
Esso è destinato a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e, più in generale, a tutti i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie.
Ne resta escluso il consumatore puro.
La procedura è attivabile esclusivamente su iniziativa del debitore, il quale propone ai creditori, dinanzi al Tribunale, un piano di regolazione coattiva dell’esposizione debitoria, prevedendo il soddisfacimento dei crediti anche in forma parziale (rateizzazione, cessione di beni, ecc.).
La proposta è subordinata all’approvazione della maggioranza dei creditori per valore e alla successiva omologazione giudiziale.
Finalità dell’istituto è il superamento dello stato di crisi, evitando il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e, ove possibile, preservando la continuità dell’attività.
Il concordato minore si pone in continuità con l’accordo di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012, dal quale tuttavia si differenzia sia per l’esclusione dei consumatori, sia per l’ammissibilità di apporti di finanza esterna nel concordato minore liquidatorio.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), richiamato dall’art. 74 CCII, possono accedere al concordato minore, in presenza di sovraindebitamento, i seguenti soggetti:
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il professionista, anche in forma societaria (Trib. Locri, 12 luglio 2025, ha ribadito che il professionista non è soggetto ai requisiti dimensionali dell’art. 77 CCII);
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l’impresa minore, priva dei requisiti per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
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l’imprenditore agricolo, entro il limite di fatturato di 5 milioni di euro;
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le start-up innovative;
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ogni altro debitore non assoggettabile a procedure liquidatorie concorsuali.
Il Correttivo ter (D.lgs. 136/2024) ha modificato l’art. 77 CCII, introducendo l’inammissibilità della proposta qualora il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, ed eliminando il precedente divieto legato all’accesso, nel medesimo periodo, ad altre procedure di sovraindebitamento.
L’art. 74 CCII distingue:
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il concordato minore in continuità, volto alla prosecuzione dell’attività professionale o imprenditoriale, nel quale il debitore conserva la gestione e propone un piano non liquidatorio;
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il concordato minore liquidatorio, ammesso solo in presenza di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile, secondo la nozione di cui all’art. 84 CCII.
Nella fase preparatoria il debitore, con l’assistenza di un avvocato, predispone la domanda e gli allegati ex art. 75 CCII, elaborando il piano di risanamento e indicando modalità, tempi e percentuali di soddisfacimento dei creditori.
Non è ammessa la proposizione di una domanda “in bianco” o prenotativa, ma deve essere allegata la documentazione contabile e fiscale degli ultimi tre esercizi o, in mancanza, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione e degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, l’indicazione delle entrate del debitore e del nucleo familiare, l’esposizione delle misure previste per il riequilibrio economico-finanziario.
Particolare rilievo assume la durata del piano, che deve essere contenuta entro limiti ragionevoli: parte della giurisprudenza ritiene inammissibili piani superiori ai cinque anni (Trib. Roma, 14 giugno 2023).
Quanto alla soddisfazione dei creditori, non è prevista una percentuale minima legale, fermo il rispetto della par condicio creditorum. I creditori prelatizi possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore al valore di liquidazione, inteso – dopo il Correttivo ter – come quello realizzabile in una procedura di liquidazione controllata.
Il classamento dei creditori è obbligatorio solo per i titolari di garanzie prestate da terzi.
Il Correttivo ter ha inoltre introdotto la possibilità, per il debitore persona fisica, di proseguire il pagamento del mutuo gravante sull’abitazione principale, previa attestazione dell’OCC circa la non lesione dei diritti dei creditori, estendendo tale tutela anche al concordato minore.
Successivamente, viene attivato l’Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore che redige una relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, valutando la fattibilità e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Infine, il Tribunale, verificatane l’ammissibilità, dichiara l’apertura della procedura, dispone le comunicazioni ai creditori e può adottare misure protettive del patrimonio.
In caso di approvazione del piano da parte dei creditori, il giudice procede all’omologazione, con sentenza che chiude la procedura.
Il Correttivo ter ha rafforzato i poteri del giudice in tema di sospensione delle azioni esecutive e cautelari, rendendo il regime delle misure protettive pienamente coerente con gli altri strumenti di regolazione della crisi.
Con la definitiva esclusione della possibilità di presentare una domanda prenotativa nel concordato minore, viene meno anche la possibilità di accedere anticipatamente alle misure protettive del patrimonio nelle more del deposito della proposta e del piano.
Il debitore sovraindebitato può, infatti, beneficiare delle misure protettive solo successivamente al deposito della proposta e del piano, previa espressa istanza, le quali vengono concesse con il decreto di ammissibilità ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), c.c.i.i.
Il decreto correttivo ha tuttavia introdotto una limitata eccezione.
L’art. 271 c.c.i.i. consente, infatti, al debitore – a seguito di istanza di liquidazione controllata proposta da un creditore – di depositare una domanda prenotativa e, nel termine assegnato dal tribunale per il deposito della proposta e del piano, di richiedere in via anticipata le misure protettive di cui all’art. 78, comma 2, lett. d), c.c.i.i., al fine di evitare l’apertura della liquidazione controllata.
In coerenza con la disciplina generale degli strumenti di regolazione della crisi, il legislatore ha altresì chiarito che la protezione del patrimonio comporta la sospensione delle prescrizioni, l’impossibilità di maturazione delle decadenze e il divieto di apertura della liquidazione controllata.
Le misure protettive nel concordato minore risultano, pertanto, sostanzialmente allineate a quelle previste per il concordato preventivo dall’art. 54 c.c.i.i., pur con la differenza che, nel concordato minore, esse vengono disposte direttamente dal giudice in sede di decreto di apertura della procedura e sono automaticamente revocate in caso di mancata omologazione.
A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la quale l’art. 67, comma 4, c.c.i.i. prevede una moratoria massima di due anni per il pagamento dei crediti prelatizi, il concordato minore non contempla una analoga previsione.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dall’art. 74, comma 4, c.c.i.i. e dell’applicazione dell’art. 86 c.c.i.i., trova applicazione la disciplina del concordato preventivo, con la conseguenza che la moratoria non è soggetta a limiti temporali predeterminati.
La diversità di disciplina trova giustificazione nel diverso assetto procedimentale: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore manca il voto dei creditori, sostituito dalla sola possibilità di contestare la convenienza della proposta ex art. 70, comma 9, c.c.i.i.
Anche nel concordato minore opera l’istituto del cram down.
Qualora il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali risulti determinante e la proposta appaia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il giudice può procedere all’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico.
L’art. 80, comma 3, c.c.i.i. richiede:
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che il voto del creditore pubblico sia decisivo ai fini delle maggioranze;
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che la maggiore convenienza della proposta emerga dalla relazione dell’OCC.
Nel concordato minore non sono previste le disposizioni antielusive presenti negli accordi di ristrutturazione: non è quindi stabilita alcuna soglia minima di soddisfazione del credito pubblico quale condizione di applicabilità del cram down.
Con l’auspicio che le considerazioni sopra riportate abbiano suscitato il Vostro interesse, Vi ringraziamo per l’attenzione che avete voluto riservarci.



