Il professionista può accedere alle procedure di esdebitazione dei debiti

Professionisti iscritti agli albi in crisi da sovraindebitamento

1. Premessa

Avvocati, medici e odontoiatri, veterinari, farmacisti, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti, notai, psicologi: tutti i professionisti iscritti a un albo condividono una stessa condizione giuridica, ossia quella di soggetti non fallibili perché non sono imprenditori commerciali.

Ciò nonostante anche i citati professionisti possono trovarsi in una crisi debitoria che non riescono più a governare.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito CCII) offre anche ai professionisti una via d’uscita legale: le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che si possono concludere con l’esdebitazione. Per l’iscritto a un albo, tuttavia, la questione non si esaurisce sul piano civilistico, perché il debito non pagato può assumere rilievo disciplinare.

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In via preliminare, occorre riferire che il professionista rientra tra i debitori sovraindebitati di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), CCII e può accedere, secondo la natura dei debiti e le prospettive di soddisfacimento, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), al concordato minore (artt. 74-83), alla liquidazione controllata (artt. 268 ss.) e all’esdebitazione dell’incapiente (art. 283).

La qualifica di consumatore, da accertare debito per debito, rileva soltanto ai fini dell’alternativa tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, riservata a chi abbia esclusivamente debiti estranei all’attività professionale, e concordato minore, dal quale il consumatore è escluso (art. 74, comma 1). È invece indifferente per l’accesso alla liquidazione controllata e all’esdebitazione dell’incapiente. Il professionista con un’esposizione anche solo in parte professionale trova pertanto nel concordato minore, eventualmente in continuità, lo strumento naturale.

Le condizioni soggettive variano da procedura a procedura. La colpa grave, la malafede o la frode precludono la ristrutturazione del consumatore (art. 69) e l’esdebitazione all’esito della liquidazione controllata (art. 282, comma 2), mentre nel concordato minore rilevano gli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77).

La Cass. 24 luglio 2025, n. 21048 ha chiarito che la negligenza del finanziatore nella verifica del merito creditizio non elide la colpa grave del consumatore.

Per l’incapiente, l’art. 283 nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024 ha ridotto a tre anni il periodo entro il quale le utilità sopravvenute rendono nuovamente esigibile il debito e ha imposto la dichiarazione annuale a pena di revoca del beneficio.

Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 2).

Il limite ha un risvolto specifico per le professioni sanitarie: l’esercente che opera nell’ambito di una struttura risponde verso il paziente ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto con lui un’obbligazione contrattuale, sicché il relativo debito risarcitorio non è esdebitabile.

Nessuna delle procedure comporta di per sé la sospensione o la cancellazione dall’albo.

I rischi per l’iscrizione derivano piuttosto dal procedimento disciplinare, dalla morosità verso l’Ordine e, per alcune categorie, verso la Cassa, nonché dalla pubblicità dei provvedimenti sul sito del tribunale.

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Il CONCORDATO MINORE è certamente uno strumento molto utilizzato dai professionisti, sia perché consente la continuità della professione, sia perché permette, come detto, di regolare unitariamente i debiti di natura professionale e quelli personali.

La Suprema Corte (sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574), pronunciandosi  sul concordato minore in continuità di un medico che offriva il 5% indistintamente a creditori privilegiati e chirografari, ha affermato che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, agli artt. 84 e 112 CCII, e che la violazione è rilevabile dal giudice, anche d’ufficio, già in sede di apertura.  

La falcidia dei creditori privilegiati resta consentita nei soli limiti dell’art. 75, comma 2, CCII: il pagamento non integrale dei prelatizi è ammesso purché la proposta assicuri a ciascuno di essi una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbe, secondo il proprio grado, dalla liquidazione dei beni sui quali grava la prelazione, stimati al valore di mercato e come attestato dall’OCC. La parte di credito che eccede la capienza dei beni degrada a chirografo e, per essa, il creditore vota come chirografario (art. 79, comma 1, CCII). Si tratta di un controllo di legittimità riservato al giudice, che riguarda i soli creditori prelatizi falcidiati.

Distinto è il giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3, CCII, che opera soltanto se un creditore o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta: in tal caso il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell’opponente, chirografario o privilegiato, possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Non può sollevare la contestazione il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento (art. 80, comma 4).

I crediti per contributi previdenziali obbligatori dovuti alle Casse professionali sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili (artt. 2753 e 2754 c.c.), che grava sull’intero compendio mobiliare del debitore.

I contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti dell’art. 2753 sono collocati al primo grado dell’art. 2778 c.c., subito dopo i crediti dell’art. 2777 e ben prima dei crediti erariali per imposte dirette e IVA (nn. 18 e 19); in caso di incapienza dei mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza sui chirografari e prima degli stessi crediti erariali, ai quali l’art. 2776, terzo comma, riconosce analoga collocazione sussidiaria. Il privilegio assiste, secondo Cass., sez. lav., 2 febbraio 2025, n. 2495, anche il contributo integrativo, sebbene la pronuncia, che richiama congiuntamente gli artt. 2753 e 2754, non ne precisi il grado.

Ne consegue che la percentuale di pagamento che il professionista può offrire a Cassa ed Erario va costruita a partire da una stima attendibile del valore di realizzo dei beni mobili e, in via sussidiaria, immobili aggredibili, e non dalle sole disponibilità reddituali destinate al piano.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1, CCII). L’art. 80, comma 3, consente tuttavia l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, quando l’adesione è determinante ai fini della maggioranza e la proposta, anche sulla base della specifica relazione dell’OCC, è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 ottobre 2026, n. 9/E impone agli Uffici di esaminare tempestivamente le proposte e di esprimere sempre la propria posizione all’OCC entro il termine assegnato, posto che il silenzio equivale ad adesione (art. 79, comma 3); il dissenso deve essere «adeguatamente e puntualmente motivato». Il voto è espresso dalla Direzione provinciale per la generalità dei crediti, mentre l’Agente della riscossione vota per i soli oneri di propria spettanza.

Recependo la Cassazione (sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555), l’Agenzia riconosce che il debitore non è tenuto a presentare una proposta di transazione fiscale secondo la procedura dell’art. 88, comma 5, CCII e che l’Ufficio non deve acquisire il parere della Direzione regionale. Ritiene tuttavia applicabile la regola sostanziale del trattamento non deteriore dei crediti tributari e previdenziali (art. 88, comma 1), a pena di eccezione di inammissibilità, pur dando atto che la Cassazione non ha ancora assunto una posizione definitiva sul punto, e richiede una comparazione con l’alternativa liquidatoria fondata su dati omogenei, concreti e verificabili.

Richiamando la Corte di Appello di  Genova del 29 luglio 2025, n. 48, la circolare indica infine agli Uffici di valutare l’eccezione di abuso dello strumento, sotto il profilo della frode, quando il debito sia quasi interamente erariale e ricorrano elementi sintomatici, quali la reiterata omissione dei versamenti in presenza di risorse disponibili o l’esecuzione di pagamenti preferenziali; la sola prevalenza del debito erariale non è, di per sé, sufficiente.

Ne discende che la proposta deve dimostrare analiticamente il trattamento non deteriore di Erario e Cassa e che la storia fiscale del debitore va documentata fin dall’inizio, perché su di essa l’Agenzia costruirà l’eventuale eccezione di abuso. Per converso, un dissenso privo di motivazione specifica, in contrasto con le stesse istruzioni dell’Agenzia, rafforza la richiesta di omologazione forzosa.

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L’esdebitazione estingue l’obbligazione civile, non la responsabilità disciplinare. Gli ordinamenti professionali, con formule diverse, sanzionano la condotta, anche privata, che comprometta il decoro della professione e l’affidamento dei terzi; le modalità con cui la crisi è sorta ed è stata gestita incidono sia sulla configurabilità dell’illecito sia sulla misura della sanzione.

Con riferimento alla categoria professionale degli Avvocati, l’art. 64 CDF configura come illecito l’inadempimento di obbligazioni estranee alla professione quando, per modalità o gravità, comprometta la dignità della professione e l’affidamento dei terzi; vi si affiancano gli artt. 9 e 16 CDF.

Per il CNF le difficoltà economiche non scriminano (CNF n. 55/2022); il CNF, con sentenza n. 59/2026, ha affermato che l’ammissione al sovraindebitamento e l’esdebitazione non scriminano l’illecito; la fattispecie riguardava però somme consegnate da un cliente e mai restituite, e le Sezioni Unite, con ordinanza 24 giugno 2026, n. 21508, ne hanno sospeso l’esecuzione in attesa della decisione di merito, di cui occorre verificare l’esito.

Il Codice deontologico dei commercialisti del 2024 impone di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte verso clienti e terzi (art. 6, comma 3) e disciplina i fondi ricevuti dai clienti per il pagamento di imposte e contributi (art. 23). Per queste categorie la gravità cambia radicalmente quando la crisi personale coinvolge somme dei clienti.

La norma di riferimento per le professioni sanitarie resta la clausola generale dell’art. 38 d.P.R. 221/1950 sui fatti disdicevoli al decoro professionale. Non risultano orientamenti consolidati che sanzionino il solo ricorso al sovraindebitamento; il rischio cresce con protesti, pignoramenti e contenziosi reiterati. Per i veterinari la morosità verso l’ENPAV può condurre alla cancellazione dall’albo, con possibilità di reiscrizione: il debito verso la Cassa va trattato con priorità.

Il Codice deontologico degli ingegneri qualifica come infrazione l’evasione fiscale o previdenziale definitivamente accertata, presupposto diverso dal mero mancato pagamento di quanto regolarmente dichiarato. La quota annuale dell’Ordine, la cui morosità comporta la sospensione, va pagata anche durante la procedura.

Con riferimento ai notai, L’art. 147, comma 1, lett. a), l. not. sanziona la condotta, pubblica o privata, che comprometta la reputazione del notaio o il prestigio della classe. La Corte di Cassazione del  27 settembre 2022, n. 28133 ha confermato l’avvertimento, per effetto delle attenuanti generiche, a un notaio con reiterati inadempimenti tributari e previdenziali estranei alla funzione rogante, la cui rateizzazione era ancora in corso; la Corte di Cassazione del   3 marzo 2016, n. 4206 ha confermato nove mesi di sospensione per l’omesso versamento, in almeno 170 casi, di imposte già incassate dalle parti, fatti per i quali era intervenuta condanna per peculato.

DataProvvedimentoCategoriaPrincipio
25/02/2026CNF, sent. n. 59/2026AvvocatiSomme consegnate da un cliente per investimenti e mai restituite: l’ammissione al sovraindebitamento e l’esdebitazione non scriminano l’illecito. Confermati sei mesi di sospensione. Sentenza impugnata: le SS.UU., con ord. 24/06/2026, n. 21508, ne hanno sospeso l’esecuzione; decisione di merito non ancora reperita.
22/11/2025Cass. SS.UU., n. 30771/2025AvvocatiMancato pagamento di circa 10.000 euro per lavori su un natante (spesa voluttuaria), anche dopo il decreto ingiuntivo: rigettato il ricorso contro due mesi di sospensione. Basta la volontarietà della condotta; l’illecito è escluso solo dall’impossibilità assoluta per causa non imputabile. La riduzione da quattro a due mesi era stata disposta dal CNF per i quarant’anni senza precedenti.
28/10/2025Cass. n. 28574/2025MediciInammissibile il concordato minore che tratta allo stesso modo privilegiati e chirografari.
24/10/2025Trib. Grosseto, proc. 79-1/2024AvvocatiOmologa forzosa del concordato minore con il Fisco dissenziente: la continuità professionale paga i creditori più della liquidazione.
24/07/2025Cass. n. 21048/2025TutteNella ristrutturazione del consumatore, la colpa del debitore e quella del finanziatore imprudente sono distinte e possono coesistere.
25/06/2025Trib. Roma, P.U. 701-1/2025AvvocatiLa continuità professionale è assimilabile alla continuità aziendale; si applica la regola della priorità relativa.
28/01/2025Trib. LivornoPerito iscritto all’EPPIConcordato minore omologato in continuità professionale nonostante il voto contrario determinante dell’Agenzia delle Entrate.
11/10/2023Trib. Nola, proc. 62-2/2023Libero professionistaAl professionista si applicano le regole del concordato minore anche quando la proposta è sostenuta da finanza esterna.
27/09/2022Cass. n. 28133/2022NotaiInadempimenti tributari e previdenziali reiterati, anche estranei alla funzione rogante, possono ledere il decoro della classe notarile; la rateizzazione in corso vale solo come attenuante generica. Sanzione: avvertimento.
13/05/2022CNF, sent. n. 55/2022AvvocatiL’obbligo di adempiere vale per tutte le obbligazioni, private e professionali; le difficoltà economiche non scriminano.
01/02/2016Cass. n. 1869/2016TutteIl professionista è consumatore se i debiti residui non derivano dall’attività professionale.

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In conclusione, per il professionista iscritto a un albo l’esdebitazione è una strada legittima e concretamente percorribile, anche contro il dissenso di Fisco e Casse, purché la proposta rispetti le cause di prelazione e dimostri la propria convenienza rispetto alla liquidazione.

Rimane il nodo deontologico: in nessuna categoria l’esdebitazione chiude da sola il profilo disciplinare, e sono la tempestività, la trasparenza e la tutela delle somme dei terzi a distinguere, davanti al giudice e all’Ordine, il professionista caduto in difficoltà da quello che ha tradito la fiducia dei terzi.

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