Avvocato anche fuori dalle aule del Tribunale deve preservare immagine e ruolo sociale.
di Orazio Torrisi.
Avvocato Cassazionista.
Consigliere di disciplina distretto Corte di Appello di Catania.
L’art. 9 del Codice Deontologico Forense costituisce una delle disposizioni a più alta densità assiologica dell’intero impianto normativo deontologico, ponendosi quale norma di chiusura e, al contempo, quale principio irradiatore dell’etica professionale dell’avvocato. Esso afferma, con formulazione volutamente ampia e non tipizzata, che l’avvocato è tenuto all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro non soltanto nell’esercizio dell’attività professionale in senso stretto, ma anche nella dimensione extralavorativa della propria esistenza.
Tale estensione dell’obbligo deontologico oltre il perimetro dell’attività difensiva tradizionalmente intesa non costituisce una indebita compressione della sfera privata del professionista, bensì trova fondamento nella peculiare natura della funzione forense. L’avvocato, infatti, non è un mero prestatore d’opera intellettuale, ma un soggetto che concorre, in posizione di autonomia e indipendenza, all’attuazione della giurisdizione e alla tutela dei diritti fondamentali. Ne deriva che la sua condotta personale, anche quando non immediatamente riconducibile all’esercizio della professione, riflette inevitabilmente sull’immagine dell’intera categoria e sulla credibilità dell’ordinamento giuridico di cui egli è parte integrante.
I concetti di probità, dignità e decoro, volutamente privi di una definizione rigida, assumono una valenza eminentemente etica e culturale. La probità richiama un ideale di rettitudine morale e di lealtà sostanziale, che prescinde dal mero rispetto formale delle norme e si radica in una concezione dell’agire professionale ispirata a onestà intellettuale, correttezza e affidabilità. La dignità attiene, invece, alla consapevolezza del ruolo sociale dell’avvocato e alla capacità di conformare il proprio comportamento a standard coerenti con la funzione di garante dei diritti e delle libertà, rifuggendo da condotte che possano svilire o mercificare la professione. Il decoro, infine, si colloca su un piano relazionale e simbolico, imponendo all’avvocato di evitare atteggiamenti, espressioni o comportamenti che, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, risultino incompatibili con il prestigio e la sobrietà che l’appartenenza all’ordine forense esige.
Particolarmente significativa è la previsione secondo cui tali doveri sono funzionali alla salvaguardia della reputazione personale dell’avvocato e dell’immagine della professione forense. L’art. 9 CDF coglie, in tal senso, la dimensione collettiva dell’etica individuale: ogni comportamento del singolo professionista contribuisce a costruire – o a compromettere – la fiducia che la collettività ripone nell’avvocatura nel suo complesso. La reputazione non è qui intesa come mero bene individuale, bensì come patrimonio comune della categoria, la cui erosione incide negativamente sulla legittimazione sociale della funzione difensiva.
Sul piano sistematico, l’art. 9 si pone in stretta connessione con il principio di autoresponsabilità dell’avvocato e con l’idea di una deontologia non riducibile a un catalogo di divieti, ma concepita come ethos professionale. Esso richiede al professionista un costante esercizio di autocontrollo e di discernimento, imponendo una valutazione ex ante dell’idoneità delle proprie condotte – anche private – a incidere sull’immagine dell’avvocatura. In tal senso, la norma assume una funzione eminentemente preventiva, orientando l’agire del professionista verso modelli di comportamento improntati a misura, equilibrio e responsabilità.
In una fase storica caratterizzata da una crescente esposizione pubblica delle condotte individuali, amplificata dai mezzi di comunicazione e dai social network, l’art. 9 del Codice Deontologico Forense acquista una rinnovata centralità. La distinzione tra sfera privata e sfera pubblica tende a farsi sempre più labile, rendendo evidente come comportamenti apparentemente estranei all’attività professionale possano rapidamente riverberarsi sull’immagine dell’avvocato e, per riflesso, sull’intera categoria. Ciò non implica l’imposizione di un modello etico uniforme o moralistico, ma richiede una rinnovata consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che derivano dall’appartenenza all’ordine forense.
In conclusione, l’art. 9 CDF rappresenta una norma-cardine dell’etica forense, nella quale si condensa l’idea dell’avvocatura come comunità di valori prima ancora che come corpo professionale. Esso richiama l’avvocato a una concezione alta e rigorosa della propria funzione, fondata sulla coerenza tra vita professionale e condotta personale, nella consapevolezza che la credibilità della difesa dei diritti passa, in ultima analisi, attraverso l’esempio e l’autorevolezza morale di chi è chiamato a tutelarli.
La professione forense impone, per sua stessa natura, il rispetto di standard di condotta particolarmente elevati, fondati sui valori della dignità, del decoro e di una condotta irreprensibile, spesso definita dalla giurisprudenza deontologica come specchiatissima e illibata. Tali requisiti non costituiscono meri ornamenti formali della professione, bensì elementi sostanziali e imprescindibili del ruolo sociale che l’avvocato è chiamato a rivestire.
È principio pacifico che il riconoscimento e la tutela del prestigio dell’avvocatura non si realizzino in modo immediato o automatico, ma siano il frutto di un comportamento coerente e costante nel tempo. Come spesso viene ricordato anche dagli operatori del diritto, sono gli stessi avvocati a dover essere, per primi, rispettosi delle regole, affinché possano legittimamente pretenderne l’osservanza da parte altrui.
Tali regole di condotta non si esauriscono nell’esercizio dell’attività giudiziale o stragiudiziale, ma si estendono anche alla sfera extraprofessionale. L’avvocato è infatti chiamato a salvaguardare e preservare l’immagine che offre di sé nella quotidianità: nei rapporti sociali, nelle relazioni economiche, nelle attività di acquisto e vendita, nella stipulazione di contratti, nei rapporti con la pubblica amministrazione e, più in generale, in ogni contesto in cui la sua condotta possa riflettersi sulla percezione della professione forense.
Emblematica, in tal senso, è la giurisprudenza disciplinare che ha ritenuto sanzionabile l’avvocato inadempiente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi. In particolare, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 55/2022, ha ribadito che le difficoltà economiche non costituiscono causa di giustificazione dell’inadempimento, neppure quando riguardino debiti di natura privatistica quali il mancato pagamento del canone di locazione o degli oneri condominiali. In tali casi, pur in assenza di un immediato clamore mediatico (strepitus fori), la condotta risulta lesiva degli obblighi sanciti dall’art. 64 del Nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 59 CDF), compromettendo la credibilità e l’affidabilità dell’avvocato nei confronti dei terzi.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 19163/2017), ha ulteriormente chiarito come la pubblicità negativa derivante da tali comportamenti non incida soltanto sulla reputazione del singolo professionista, ma si rifletta sull’immagine complessiva dell’intera classe forense. Anche nella sentenza n. 63 del 31 marzo 2021, il CNF ha affermato che l’avvocato deve tenere comportamenti conformi al prestigio dell’avvocatura, ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale, indipendentemente dalla natura privata o professionale dell’obbligazione violata.
Un ulteriore ambito di particolare delicatezza è rappresentato dall’uso dei social media, divenuti oggi uno spazio di comunicazione rapido, pervasivo e spesso privo di filtri. Sebbene risulti complesso regolamentare compiutamente un mondo virtuale così fluido e talvolta irrispettoso delle regole, non può dubitarsi che anche in tale contesto l’avvocato resti vincolato ai doveri deontologici. Esternazioni scomposte, prese di posizione eccessivamente aggressive, commenti su vicende personali o politiche, nonché la pubblicazione di immagini o contenuti inadeguati rispetto al contesto, possono incidere negativamente sull’immagine dell’avvocatura.
L’art. 9 del Codice Deontologico Forense, unitamente all’art. 63, sancisce infatti che l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del ministero, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, a tutela della propria reputazione e dell’immagine della professione. Ciò discende dal particolare ruolo sociale qualificato che l’avvocato riveste, distinto da quello di altre categorie professionali, e che impone un più elevato livello di responsabilità etica.
Particolarmente significativa, infine, è la giurisprudenza in materia di pubblicità informativa e acquisizione della clientela. Il CNF, con la sentenza n. 65 del 13 maggio 2022, ha qualificato come illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che “reclamizzi” il proprio studio offrendo assistenza legale “a zero spese” di anticipo, avvalendosi di immagini suggestive e denigratorie, quali quella di un medico ammanettato, diffuse sia sui social network sia tramite cartellonistica nei pressi di strutture sanitarie. Tali comportamenti risultano contrari ai principi di correttezza, probità, dignità e decoro (art. 9 CDF), oltre a violare il dovere di fornire un’informazione corretta, non ingannevole né suggestiva (artt. 17 e 35 CDF).
La deontologia forense impone all’avvocato una coerenza costante tra ruolo, comportamento e immagine, tanto nella vita professionale quanto in quella privata. Il rispetto delle regole, anche quando non immediatamente visibile o socialmente eclatante, costituisce il fondamento della credibilità individuale e collettiva dell’avvocatura e rappresenta il presupposto essenziale per la tutela del suo prestigio nella società contemporanea.
La violazione dei doveri sanciti dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense espone l’avvocato a rilevanti conseguenze disciplinari, pur in assenza di una tipizzazione puntuale delle singole condotte illecite. Trattandosi di una norma a contenuto valoriale e a struttura “aperta”, le infrazioni riconducibili a tale disposizione rientrano nella categoria degli illeciti disciplinari a forma libera.
La determinazione della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale degli organi disciplinari competenti – Consiglio Distrettuale di Disciplina e Consiglio Nazionale Forense – i quali sono chiamati a graduare la risposta sanzionatoria in funzione della gravità del comportamento, dell’elemento soggettivo (colpa o dolo) e delle circostanze del caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste in via generale dal Codice Deontologico Forense, dall’avvertimento alla censura, dalla sospensione sino alla radiazione nei casi di particolare gravità, ove la condotta risulti gravemente lesiva della dignità professionale e dell’immagine dell’avvocatura. Inoltre, la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza può assumere rilievo quale circostanza aggravante in relazione ad altri illeciti disciplinari, determinando un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
L’art. 9 CDF non si configura, dunque, come norma immediatamente sanzionatoria, bensì come disposizione di principio, deputata a individuare e presidiare i valori fondamentali dell’etica forense, la cui violazione comporta l’applicazione delle sanzioni generali, calibrate caso per caso, in assenza di automatismi punitivi.
RingraziandoVi per l’attenzione che mi riserverete Vi auguro buona lettura.



