Profili Deontologici, Tributari e Fiscali

Relazione a cura dell’Avv. Orazio Torrisi.

Avvocato Cassazionista.

Consigliere di disciplina distretto Corte di Appello di Catania.

Il tema che mi accingo ad affrontare assume un rilievo sempre più marcato nell’attuale panorama professionale, nel quale la figura dell’avvocato risulta coinvolta in un intreccio normativo di crescente complessità, ove obblighi civilistici, fiscali e deontologici si compenetrano in modo ormai inscindibile. In tale contesto, l’adempimento degli obblighi contributivi e tributari non si esaurisce in una dimensione meramente fiscale, ma si proietta direttamente sul piano etico e incide sulla stessa legittimazione all’esercizio della professione forense.

La più recente giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha offerto rilevanti chiarimenti interpretativi in ordine ad alcune fattispecie di particolare attualità, che assumono un’evidente centralità alla luce delle tematiche contemporanee e dell’impronta specialistica di natura tributaria che il presente corso si propone di fornire.

Nel corso di questa esposizione intendo svolgere una riflessione “a voce alta” con tutti Voi in materia deontologica, assumendo quali parametri di riferimento le disposizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riguardo agli artt. 9, 14, 16 e 28, e soffermandomi sulle seguenti ipotesi:

  1. il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine;

  2. l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi professionali;

  3. l’omesso invio del Modello 5 alla Cassa Forense;

  4. il segreto professionale in presenza di gravi reati in materia tributaria.

1. Il mancato pagamento del contributo annuale e la giurisdizione competente

(art. 16 CDF)

Con la sentenza n. 168 del 2018, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato con rigoroso impianto sistematico la questione relativa all’incidenza del mancato versamento del contributo annuale sull’efficacia dell’iscrizione all’Albo professionale.

Pur riconoscendosi pacificamente la natura tributaria del contributo in questione, il CNF ha chiarito come non possa configurarsi la giurisdizione del giudice tributario in ordine al provvedimento di sospensione del professionista conseguente all’inadempimento. La controversia, infatti, non investe la legittimità della pretesa fiscale in sé considerata, bensì attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo e per il mantenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Ne consegue che la materia rientra integralmente nella competenza del Consiglio dell’Ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio Nazionale Forense, configurandosi quale questione interna all’ordinamento professionale forense, priva di rilevanza dinanzi al giudice tributario.

2. Obbligo di fatturazione e decorrenza del termine prescrizionale dell’illecito disciplinare

(art. 16 CDF)

Un ulteriore snodo problematico concerne l’obbligo gravante sull’avvocato di procedere alla tempestiva emissione della fattura contestualmente alla percezione del compenso, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 29 del Codice Deontologico Forense.

Con la sentenza n. 65 del 2025, il CNF ha qualificato l’omessa fatturazione come illecito di natura permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della condotta omissiva. Tuttavia, al fine di evitare un’irragionevole estensione sine die della perseguibilità disciplinare, il Consiglio ha individuato, in via interpretativa, un dies a quo alternativo e massimo, coincidente con il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Tale approdo ermeneutico – già prefigurato da precedenti conformi (CNF nn. 63, 57, 444, 435 e 417 del 2024) – realizza un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di effettività dell’azione disciplinare e i principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del professionista.

3. L’omesso invio del Modello 5: natura della sospensione e imputabilità della condotta

L’omesso invio del Modello 5 alla Cassa Forense, anche qualora imputabile a negligenza del consulente fiscale incaricato, è stato oggetto di approfondimento da parte del CNF con la sentenza n. 32 del 2025.

Il Consiglio ha ribadito che tale omissione determina la sospensione a tempo indeterminato dall’Albo, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della legge n. 576 del 1980. Si tratta, in questo caso, di una misura di natura amministrativa e non propriamente disciplinare; nondimeno, la sua autonoma rilevanza sul piano deontologico risulta indiscutibile alla luce dell’art. 70 del Codice Deontologico Forense.

Merita particolare attenzione il principio di imputabilità personale: l’avvocato non può invocare quale causa esimente la “dimenticanza” del proprio commercialista, essendo tenuto a rispondere in prima persona dell’adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi che su di lui incombono.

4. Responsabilità per fatto del collaboratore: il caso dell’omessa fatturazione per negligenza della segreteria

La medesima impostazione in termini di responsabilità diretta emerge dalla sentenza n. 219 del 2024, nella quale il CNF ha esaminato una linea difensiva fondata sulla dimenticanza della segretaria incaricata dell’emissione della fattura.

Il Consiglio ha ritenuto tale giustificazione inammissibile, ravvisando la violazione del dovere di vigilanza e controllo che incombe sul titolare dello studio legale nei confronti dei propri collaboratori, ai sensi dell’art. 7 del Codice Deontologico Forense. Nell’organizzazione dell’attività forense non può trovare spazio alcuna forma di deresponsabilizzazione fondata sulla delega, laddove essa venga a compromettere il principio cardine dell’autoresponsabilità del professionista.

Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati delineano con chiarezza un principio ormai consolidato: l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi costituisce parte integrante e indefettibile dell’etica forense e non può essere relegato al rango di mero adempimento tecnico o accessorio.

La professione dell’avvocato, per la sua intrinseca funzione ordinamentale, è ispirata a una deontologia improntata a rigore, precisione e affidabilità, che non tollera superficialità nella gestione delle responsabilità economiche, neppure quando esse si innestino su comportamenti di terzi.

Si impone, pertanto, una sempre più consapevole interiorizzazione dell’interrelazione esistente tra sfera fiscale e deontologia professionale, affinché la figura dell’avvocato possa continuare a preservare la propria integrità, credibilità e autorevolezza nel contesto dell’ordinamento giuridico.

Intervenire sul tema della deontologia forense, alla luce di una prolungata esperienza maturata all’interno degli organi disciplinari, impone uno sguardo disincantato e profondamente consapevole delle trasformazioni che stanno attraversando l’avvocatura. La riflessione, un tempo animata da maggiore fiducia e indulgenza, si è progressivamente fatta più pragmatica, alimentata dall’osservazione diretta delle tensioni etiche e delle criticità che emergono con crescente frequenza nella pratica quotidiana della professione.

L’esercizio della funzione disciplinare può essere efficacemente assimilato a un’attività di diagnosi: come accade in ambito medico, solo raramente ci si imbatte in situazioni pienamente “in salute”, mentre più spesso si è chiamati a individuare e valutare scostamenti, disarmonie, talvolta vere e proprie patologie del comportamento professionale. Pur muovendosi, nel complesso, all’interno di un foro generalmente rispettoso dei precetti deontologici, non può essere taciuto come il clima attuale – accelerato, competitivo e talora esasperato – favorisca derive relazionali fatte di aggressività, conflittualità sterile e personalismi, a discapito del confronto dialettico e della tutela effettiva degli interessi del cliente.

In un simile contesto, il Codice Deontologico non rappresenta un orpello formale, bensì un presidio indispensabile di ordine e coesione. In una professione numericamente vasta e sempre più specializzata, non è più sufficiente affidarsi alla sola trasmissione informale di valori: occorrono regole chiare, condivise e vincolanti, capaci di orientare l’agire professionale e preservarne la dignità.

La mera correttezza formale, tuttavia, non è più sufficiente a garantire l’immunità da rilievi disciplinari né a salvaguardare l’autenticità dell’etica forense. L’adesione selettiva o opportunistica alle norme, così come l’indifferenza verso il loro significato sostanziale, erode progressivamente il tessuto fiduciario che dovrebbe unire la comunità degli avvocati.

Si impone, allora, una riflessione più ampia sul rapporto tra deontologia e mercato. Il rischio che la vocazione forense venga progressivamente soppiantata da logiche meramente concorrenziali è tutt’altro che astratto. Fenomeni quali pressioni indebite, pratiche economicamente svilenti, rapporti professionali sbilanciati e tentativi di marginalizzazione di chi difende con fermezza l’equo compenso sono segnali di una deriva che minaccia la funzione sociale dell’avvocatura.

E tuttavia, proprio di fronte a tali dinamiche, si rinnova l’esigenza di riaffermare la natura dell’avvocatura come funzione di rilievo costituzionale e presidio dei diritti. Rinunciare a condizioni economicamente vantaggiose pur di non sacrificare i principi non è una perdita, ma una scelta di coerenza e di dignità. Perché l’avvocato non è chiamato a vendere diritti, bensì a difenderli.

RingraziandoVi per l’attenzione che avete inteso accordarmi, auguro una buona lettura.

Post recenti