Il risarcimento del danno da morte e da lesioni gravissime tra diritti riconosciuti e questioni controverse

Relazione a cura dell’Avv. Orazio Torrisi.

Avvocato Cassazionista, esperto in responsabilità civile e danni catastrofali.

Gli eventi lesivi che comportano la perdita della vita o il verificarsi di lesioni gravissime rappresentano, sotto il profilo giuridico e umano, una delle espressioni più drammatiche della responsabilità civile. In tali circostanze, il sistema risarcitorio è chiamato a confrontarsi con una pluralità di interessi e situazioni soggettive, che non si esauriscono nella posizione della vittima primaria, ma coinvolgono inevitabilmente anche la sfera giuridica e relazionale dei suoi prossimi congiunti.


La morte improvvisa di una persona o il verificarsi di un evento lesivo tale da comprometterne irreversibilmente l’integrità psico-fisica determina infatti un profondo sconvolgimento nella vita dei familiari, incidendo tanto sul piano emotivo quanto su quello esistenziale. La perdita o la radicale trasformazione del rapporto affettivo con il congiunto comporta una sofferenza interiore che si accompagna spesso ad una significativa alterazione delle abitudini di vita, delle relazioni e dell’equilibrio familiare.


Accanto alla dimensione umana del lutto o della sofferenza, si apre quasi immediatamente una complessa fase di gestione delle conseguenze amministrative e giuridiche dell’evento: dall’espletamento delle pratiche funerarie all’accesso alla documentazione sanitaria o agli atti delle autorità procedenti, fino all’accertamento delle responsabilità e alla richiesta di ristoro dei danni subiti. Si tratta di attività che, svolgendosi in un contesto di forte turbamento emotivo, possono esporre i soggetti coinvolti al rischio di decisioni affrettate o non pienamente consapevoli.


In questo scenario si inserisce un ulteriore elemento di criticità: la naturale asimmetria tra i soggetti danneggiati e i soggetti chiamati a rispondere del danno o a gestirne la liquidazione. Nella prassi applicativa, infatti, le pretese risarcitorie si confrontano frequentemente con controparti economicamente e organizzativamente strutturate – quali imprese assicuratrici o enti sanitari – dotate di strumenti tecnici e risorse professionali significativamente superiori rispetto a quelle di cui dispongono, almeno inizialmente, i danneggiati e le loro famiglie.


Proprio per questo motivo, la corretta qualificazione giuridica delle diverse voci di danno e la rigorosa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza assumono un ruolo centrale nell’assicurare una tutela effettiva e non meramente formale dei diritti lesi.

Il danno da lesione del rapporto parentale

Nel sistema della responsabilità civile, il pregiudizio subito dai prossimi congiunti della vittima costituisce oggi una figura ormai consolidata di danno non patrimoniale. Esso si configura sia nell’ipotesi di decesso della vittima, sia nei casi in cui le lesioni riportate siano di tale gravità da determinare una compromissione radicale e permanente della relazione familiare.
Il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale trova il proprio fondamento nella lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, quali la tutela della famiglia e delle relazioni affettive, e si manifesta attraverso una duplice dimensione: da un lato la sofferenza interiore derivante dalla perdita o dalla grave menomazione del congiunto; dall’altro lo sconvolgimento delle abitudini di vita e dell’assetto relazionale del familiare.
La configurabilità di tale pregiudizio non è tuttavia automatica. La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo escluso che il danno parentale possa essere considerato in re ipsa, richiedendo invece un accertamento concreto dell’effettiva incidenza dell’evento lesivo sulla sfera esistenziale del familiare.
In questa prospettiva si colloca l’ordinanza della Corte di cassazione n. 13540 del 2023, che ha ribadito come, in presenza di un fatto illecito produttivo di gravi lesioni alla persona, i prossimi congiunti possano ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compromissione del rapporto parentale, purché tale pregiudizio risulti adeguatamente dimostrato.
La Corte ha chiarito che tale voce di danno non si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 1223 c.c., giacché essa trova la propria causa immediata e diretta nel medesimo fatto illecito che ha determinato le lesioni alla vittima primaria. Il danno patito dai familiari costituisce dunque una conseguenza giuridicamente rilevante dell’evento dannoso, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria.


La prova del pregiudizio e il ruolo delle presunzioni


Uno degli aspetti più delicati riguarda la prova del danno parentale. Trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, esso non è suscettibile di dimostrazione mediante criteri scientifici o parametri oggettivamente misurabili. La sofferenza interiore e l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono infatti fenomeni intrinsecamente legati alla dimensione personale e relazionale dell’individuo.
Per tale ragione, la giurisprudenza ammette che il danno possa essere accertato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. In questo contesto assume particolare rilievo l’esistenza di uno stretto vincolo familiare tra la vittima e il soggetto che agisce per il risarcimento. Secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, la presenza di un rapporto di parentela qualificato consente infatti di presumere l’esistenza di una relazione affettiva e, conseguentemente, la sofferenza derivante dalla sua compromissione.
Tale presunzione, tuttavia, non ha carattere assoluto. Proprio perché il danno non è configurabile come in re ipsa, resta sempre aperta la possibilità per la controparte di fornire prova contraria, dimostrando l’assenza di un effettivo legame affettivo o la particolare debolezza della relazione familiare. In questa prospettiva si inserisce anche l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come la presunzione di sofferenza connessa al vincolo parentale possa essere superata da elementi idonei a dimostrare una diversa realtà relazionale.
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità di valutare in modo differenziato le posizioni dei vari congiunti, tenendo conto dell’intensità del rapporto, della convivenza, della frequenza dei contatti e di ogni altra circostanza idonea a incidere sulla concreta configurazione del pregiudizio.


Le relazioni affettive oltre i modelli familiari tradizionali


Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento. L’evoluzione della giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito di tutela, riconoscendo rilevanza non solo ai rapporti familiari formalmente tipizzati, ma anche a relazioni affettive stabili e significative, purché adeguatamente dimostrate.
In tale prospettiva, la tutela risarcitoria può estendersi – in presenza dei necessari presupposti probatori – anche a soggetti legati alla vittima da rapporti affettivi non formalizzati, nonché a parenti che, pur collocandosi al di fuori del nucleo familiare ristretto, abbiano intrattenuto con il danneggiato una relazione intensa e continuativa.
Emblematica, in tal senso, è la posizione di quelle relazioni affettive che, pur non trovando una formale consacrazione giuridica, risultano caratterizzate da un legame stabile e significativo sotto il profilo umano e relazionale: si pensi, ad esempio, alle unioni di fatto non formalizzate, ai rapporti genitoriali in attesa di riconoscimento ovvero a legami di natura amicale o affettiva connotati da particolare intensità e continuità, nei quali la comunanza di vita e l’intensità del vincolo solidaristico assumono, sul piano sostanziale, un rilievo non dissimile da quello delle relazioni familiari tipizzate dall’ordinamento.

La sofferenza della vittima consapevole dell’approssimarsi della morte


Nel quadro delle diverse voci di danno non patrimoniale, merita infine un cenno la particolare ipotesi in cui la vittima, nel periodo compreso tra l’evento lesivo e il decesso, abbia maturato una percezione della gravità della propria condizione e del possibile esito letale.
La giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato come, in tali situazioni, la rilevanza risarcitoria non presupponga necessariamente la certezza assoluta dell’imminenza della morte. È sufficiente che la vittima abbia avuto una lucida percezione della gravità della propria condizione e del concreto rischio di non sopravvivere. In tali casi, il timore della morte e la consapevolezza della progressiva compromissione delle proprie condizioni di vita possono integrare una autonoma forma di sofferenza psichica, suscettibile di valutazione risarcitoria, la cui intensità incide principalmente sulla quantificazione del pregiudizio.
Il tema del risarcimento del danno da morte o da lesioni gravissime si colloca dunque al crocevia tra esigenze di rigore giuridico e necessità di tutela effettiva di interessi profondamente radicati nella dimensione personale e familiare dell’individuo.
La progressiva elaborazione giurisprudenziale ha contribuito a delineare un sistema nel quale il riconoscimento del danno parentale si fonda su un accertamento concreto della lesione subita, evitando automatismi risarcitori ma al contempo valorizzando il ruolo delle presunzioni e delle circostanze del caso concreto.
In un ambito così delicato, la corretta applicazione dei principi della responsabilità civile rappresenta uno strumento essenziale per garantire che il risarcimento non si riduca ad una mera formalità processuale, ma costituisca una risposta giuridica adeguata alla gravità della perdita o della sofferenza subita.
RingraziandoVi per l’attenzione che avete inteso riservarmi, auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata.

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